Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 19/10/1951 |
Numero: | 1199 |
Sommario |
Art. 1. La indennità mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa con la [...] |
Art. 2. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, è ratificato con la seguente modificazione |
§ 46.9.38 - Legge 19 ottobre 1951, n. 1199.
Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824.
(G.U. 24 novembre 1951, n. 271)
La indennità mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del
Il
Art. 2. Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).