§ 46.9.38 - Legge 19 ottobre 1951, n. 1199.
Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:19/10/1951
Numero:1199


Sommario
Art. 1.      La indennità mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa con la [...]
Art. 2.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, è ratificato con la seguente modificazione


§ 46.9.38 - Legge 19 ottobre 1951, n. 1199.

Soppressione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824.

(G.U. 24 novembre 1951, n. 271)

 

 

     Art. 1.

     La indennità mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, è soppressa con la decorrenza dal 1° aprile 1948.

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, è ratificato con la seguente modificazione:

     Art. 2. Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).