§ 46.8.549 - D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/04/2006
Numero:220


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Indennità pensionabile
Art. 3.  Assegno funzionale
Art. 4.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 5.  Ambito di applicazione e durata
Art. 6.  Indennità pensionabile
Art. 7.  Assegno funzionale
Art. 8.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 9.  Proroga di efficacia di norme
Art. 10.  Copertura finanziaria


§ 46.8.549 - D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.

(G.U. 28 giugno 2006, n. 148)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);

     Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di seguito indicate: per la Polizia di Stato:

     SIULP;

     SAP;

     SIAP;

     SILP per la CGIL;

     UILPS;

     FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

     Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);

     COISP UP; per il Corpo della polizia penitenziaria:

     SAPPE;

     OSAPP;

     CISL-FSP/Polizia penitenziaria;

     CGIL-FP/Polizia penitenziaria;

     UIL-PA/Polizia penitenziaria;

     SINAPPE;

     FSA- CNPP;

     SiALPe - ASIA; per il Corpo forestale dello Stato:

     SAPAF;

     UGL/Corpo forestale dello Stato;

     CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;

     UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato;

     Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL;

     CIGL-FP/Corpo Forestale dello Stato;

     DIRFOR;

     Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

     Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

     Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

 

     Art. 2. Indennità pensionabile

     1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifica

Incremento dal 1° gennaio 2005

(euro)

Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005

(euro)

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....

14,80

7,70

Commissario capo e qualifiche equiparate....

14,50

7,60

Commissario e qualifiche equiparate....

14,40

7,50

Vice commissario e qualifiche equiparate....

13,80

7,20

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....

14,00

7,40

Ispettore capo e qualifiche equiparate....

13,40

7,00

Ispettore e qualifiche equiparate....

13,00

6,80

Vice ispettore e qualifiche equiparate....

12,60

6,60

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....

12,90

6,80

Sovrintendente e qualifiche equiparate....

12,20

6,40

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....

12,10

6,40

Assistente capo e qualifiche equiparate....

10,90

5,70

Assistente e qualifiche equiparate....

9,90

5,20

Agente scelto e qualifiche equiparate....

9,10

4,80

Agente e qualifiche equiparate....

8,40

4,40

 

     2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifica

Misure mensili dal 1° gennaio 2005

(euro)

Misure mensili dal 1°novembre 2005

(euro)

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....

792,00

799,70

Commissario capo e qualifiche equiparate....

777,30

784,90

Commissario e qualifiche equiparate....

770,20

777,70

Vice commissario e qualifiche equiparate....

739,00

746,20

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....

752,40

759,80

Ispettore capo e qualifiche equiparate....

718,50

725,50

Ispettore e qualifiche equiparate....

696,20

703,00

Vice ispettore e qualifiche equiparate....

674,40

681,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....

693,00

699,80

Sovrintendente e qualifiche equiparate....

652,10

658,50

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....

648,90

655,30

Assistente capo e qualifiche equiparate....

583,70

589,40

Assistente e qualifiche equiparate....

531,40

536,60

Agente scelto e qualifiche equiparate....

487,50

492,30

Agente e qualifiche equiparate

450,60

455,00

 

     Art. 3. Assegno funzionale

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifica

17 anni di servizio

(euro)

29 anni di servizio

(euro)

 

 

 

Agente e qualifiche equiparate....

1.448,40

2.168,80

Agente scelto e qualifiche equiparate....

1.448,40

2.168,80

Assistente e qualifiche equiparate....

1.448,40

2.168,80

Assistente capo e qualifiche equiparate....

1.448,40

2.168,80

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....

1.800,20

3.018,20

Sovrintendente e qualifiche equiparate....

1.800,20

3.018,20

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....

1.800,20

3.018,20

Vice ispettore e qualifiche equiparate....

1.829,40

3.070,50

Ispettore e qualifiche equiparate....

1.829,40

3.070,50

Ispettore capo e qualifiche equiparate....

1.829,40

3.070,50

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate....

1.829,40

3.070,50

 

     2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifica

17 anni di servizio

(euro)

29 anni di servizio

(euro)

 

 

 

Vice commissario e qualifiche equiparate....

2.153,50

3.231,70

Commissario e qualifiche equiparate....

2.153,50

3.231,70

Commissario capo e qualifiche equiparate....

2.770,90

5.144,10

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....

3.122,70

5.144,10

 

     Art. 4. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'anno 2005:

     1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;

     2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;

     3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;

     b) a decorrere dall'anno 2006:

     1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;

     2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;

     3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.

     2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

     Art. 5. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

 

     Art. 6. Indennità pensionabile

     1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifica

Incremento dal 1° gennaio 2005

(euro)

Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005

(euro)

 

 

 

Tenente colonnello e maggiore....

14,80

7,70

Capitano....

14,50

7,60

Tenente....

14,40

7,50

Sottotenente....

13,80

7,20

Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....

14,00

7,40

Maresciallo capo....

13,40

7,00

Maresciallo ordinario....

13,00

6,80

Maresciallo....

12,60

6,60

Brigadiere capo....

12,90

6,80

Brigadiere....

12,20

6,40

Vice brigadiere....

12,10

6,40

Appuntato scelto....

10,90

5,70

Appuntato....

9,90

5,20

Carabiniere scelto/finanziere scelto....

9,10

4,80

Carabiniere/finanziere....

8,40

4,40

 

     2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Misure mensili dal 1° gennaio 2005

(euro)

Misure mensili dal 1°novembre 2005

(euro)

 

 

 

Tenente colonnello e maggiore....

792,00

799,70

Capitano....

777,30

784,90

Tenente....

770,20

777,70

Sottotenente....

739,00

746,20

Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....

752,40

759,80

Maresciallo capo....

718,50

725,50

Maresciallo ordinario....

696,20

703,00

Maresciallo....

674,40

681,00

Brigadiere capo....

693,00

699,80

Brigadiere....

652,10

658,50

Vice brigadiere....

648,90

655,30

Appuntato scelto....

583,70

589,40

Appuntato....

531,40

536,60

Carabiniere scelto/finanziere scelto....

487,50

492,30

Carabiniere/finanziere

450,60

455,00

 

     Art. 7. Assegno funzionale

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifica

17 anni di servizio

(euro)

29 anni di servizio

(euro)

 

 

 

Carabiniere e finanziere....

1.448,40

2.168,80

Carabiniere scelto e finanziere scelto....

1.448,40

2.168,80

Appuntato....

1.448,40

2.168,80

Appuntato scelto....

1.448,40

2.168,80

Vice brigadiere....

1.800,20

3.018,20

Brigadiere....

1.800,20

3.018,20

Brigadiere capo....

1.800,20

3.018,20

Maresciallo....

1.829,40

3.070,50

Maresciallo ordinario....

1.829,40

3.070,50

Maresciallo capo....

1.829,40

3.070,50

Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....

1.829,40

3.070,50

 

     2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifica

17 anni di servizio

(euro)

29 anni di servizio

(euro)

 

 

 

Sottotenente s.p.e.....

2.153,50

3.231,70

Tenente....

2.153,50

3.231,70

Capitano....

2.770,90

5.144,10

Maggiore....

3.122,70

5.144,10

Tenente colonnello....

3.122,70

5.144,10

 

     Art. 8. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue:

     a) per l'anno 2005:

     1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;

     2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;

     b) a decorrere dall'anno 2006:

     1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;

     2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.

     2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 9. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 72,801 milioni di euro per l'anno 2005 e a 194,961 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 72,801 milioni di euro, per l'anno 2005, e quanto a 97,650 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto a 97,311 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.