Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 02/12/2004 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. 1. (Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali) |
Art. 2. (Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito) |
Art. 3. (Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali) |
Art. 4. (Partecipazione al concorso per i ruoli speciali) |
Art. 5. (Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio) |
Art. 6. (Aspettativa per riduzione dei quadri) |
Art. 7. (Regime transitorio dell'avanzamento) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) |
Art. 10. (Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trattenuti in servizio) |
Art. 11. (Vantaggi di carriera) |
Art. 12. (Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito) |
Art. 13. (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) |
Art. 14. (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) |
Art. 15. (Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 46.8.524 - L. 2 dicembre 2004, n. 299. [1]
Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.
(G.U. 16 dicembre 2004, n. 294 - S.O. n. 180)
Art. 1. (Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di età";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza".
Art. 2. (Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)
1. All'articolo 12 del
a) al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";
b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti".
Art. 3. (Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del
"a) un'età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica".
2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del
Art. 4. (Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)
1. All'articolo 58, comma 3-bis, del
Art. 5. (Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)
1. L'articolo 34 della
"Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla
Art. 6. (Aspettativa per riduzione dei quadri)
1. All'articolo 58, comma 12, del
2. All'articolo 49, comma 1, del
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. All'articolo 43 della
"6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali".
5. All'articolo 35, comma 2, del
Art. 7. (Regime transitorio dell'avanzamento)
1. Dopo l'articolo 60 del
"Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009".
Art. 8. (Modifica all'articolo 31 del
1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del
Art. 9. (Modifiche all'articolo 33 del
1. All'articolo 33 del
"4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della
Art. 10. (Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trattenuti in servizio)
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell'handicap sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici".
Art. 11. (Vantaggi di carriera)
1. All'articolo 66 del
"4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla
4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla
Art. 12. (Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito)
1. Alla tabella A allegata al
a) prima delle parole: "Tenente generale" sono inserite le seguenti: "Generale di corpo d'armata";
b) prima delle parole: "Maggiore generale" sono inserite le seguenti: "Generale di divisione";
c) prima delle parole: "Brigadier generale" sono inserite le seguenti: "Generale di brigata".
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del
3. All'articolo 12 del
a) al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite dalle seguenti: "Generali di divisione";
b) al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti generali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali di corpo d'armata".
Art. 13. (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al
Art. 14. (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al
Art. 15. (Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del