Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 02/03/2004 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.8.516 - L. 2 marzo 2004, n. 62. [1]
Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 12 marzo 2004, n. 60)
1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del