Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/11/2002 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro" |
Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, dopo le parole "incarichi di particolare responsabilità" sono inserite le seguenti: "ivi [...] |
Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è inserito il seguente |
§ 46.8.502 - D.M. 22 novembre 2002, n. 299. [1]
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate
(G.U. 17 gennaio 2003, n. 13)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 45, comma 1, della
Visto il
Visto l'articolo 26 della
Visto il
Visti la
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del
"2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.".
1. Dopo l'articolo 11 del
"Art. 11-bis (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore). - 1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del