Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/12/2002 |
Numero: | 295 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e [...] |
Art. 2. 1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
§ 46.8.501 - Legge 30 dicembre 2002, n. 295. [1]
Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
(G.U. 7 gennaio 2003, n. 4)
1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.
1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.
2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del