§ 46.8.483 - D.M. 22 aprile 1999, n. 188.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/04/1999
Numero:188


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della partecipazione ai seguenti concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate si applicano, in deroga a quanto stabilito dalla norma di cui [...]


§ 46.8.483 - D.M. 22 aprile 1999, n. 188. [1]

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

(G.U. 22 giugno 1999, n. 144)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai fini della partecipazione ai seguenti concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate si applicano, in deroga a quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 127, i limiti di età di seguito indicati:

     a) concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri:

     1) concorso per il reclutamento nel ruolo speciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso il trentaduesimo anno di età, se ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri; aver compiuto alla data in cui è bandito il concorso il ventottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, se marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

     2) concorso per il reclutamento nel ruolo tecnico, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso il trentaduesimo anno di età ovvero il quarantesimo se marescialli dell'Arma dei carabinieri;

     b) concorsi per il reclutamento degli ufficiali di complemento:

     1) concorso per il reclutamento nell'Esercito, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto al 31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il diciottesimo anno di età, se giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva; non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il trentasettesimo anno di età, se militari;

     2) concorso per il reclutamento nella Marina, di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il diciassettesimo anno di età al 1° agosto dell'anno in cui sono banditi i corsi allievi ufficiali di complemento, se giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva;

     3) concorso per il reclutamento nell'Aeronautica, di cui all'articolo 31 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione ovvero non aver superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini italiani residenti all'estero;

     4) concorso per il reclutamento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;

     c) concorsi per il reclutamento nel ruolo marescialli:

     1) concorso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di età per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario; non aver superato il ventottesimo anno di età se appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente o militari e graduati in ferma volontaria o di leva in servizio;

     2) concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

     d) concorso per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di età per coloro che hanno già prestato servizio militare; aver compiuto il ventiseiesimo anno di età se coniugati; non aver superato il trentesimo anno di età se appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri o allievi carabinieri, carabinieri ausiliari e allievi carabinieri ausiliari;

     e) concorso per il reclutamento nel ruolo degli appuntati e dei carabinieri, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di età per coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva; aver compiuto il ventiseiesimo anno di età se coniugati;

     f) concorsi per il reclutamento nelle bande musicali, di cui agli articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:

     1) concorso per il reclutamento del maestro direttore: aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

     2) concorso per il reclutamento del maestro vice direttore: aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

     3) concorso per il reclutamento degli orchestrali: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il quarantacinquesimo anno di età se appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di polizia in attività di servizio; si prescinde dai limiti di età per gli allievi del Centro addestramento musicale;

     4) concorso per il reclutamento dell'archivista: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il quarantacinquesimo anno di età se appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di polizia in attività di servizio.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.