§ 46.8.476 - D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498.
Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g) , e 99, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/12/1997
Numero:498


Sommario
Art. 1.      1. La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono estese al personale appartenente ai ruoli non direttivi delle Forze armate nonché al personale dell'Arma dei carabinieri e [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998


§ 46.8.476 - D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498. [1]

Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g) , e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 27 gennaio 1998, n. 21)

 

 

     Art. 1.

     1. La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il competente Ministero, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.

     3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'Amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, gli ufficiali in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.

     4. Il richiamo in servizio degli ufficiali che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

     5. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.

     6. L'Amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 5.

     7. E' abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono estese al personale appartenente ai ruoli non direttivi delle Forze armate nonché al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

     2. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.