§ 46.8.462 - D.L. 11 giugno 1996, n. 313 .
Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/06/1996
Numero:313


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.8.462 - D.L. 11 giugno 1996, n. 313 [1].

Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 13 giugno 1996, n. 137)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.

     2. A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinate le modalità di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale. I tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonchè dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente [2].

     3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     3 bis. Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria [3].

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 416. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.