§ 46.8.451 - D.L. 4 dicembre 1992, n. 469 .
Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/12/1992
Numero:469


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 46.8.451 - D.L. 4 dicembre 1992, n. 469 [1].

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

(G.U. 4 dicembre 1992, n. 286)

 

     Art. 1. [2]

     1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

 

Sergente

V

Sergente con + 4 anni di servizio

VI

Sergente maggiore - 2° Capo

VI

Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe

VI

Maresciallo 3ª classe

VI

Maresciallo capo - Capo 2ª classe

VI-bis

Maresciallo 2ª classe

VI-bis

Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe

VII

Maresciallo 1ª classe

VII

Maresciallo maggiore "A"

VII

Capo 1ª classe "scelto"

VII

Maresciallo 1ª classe "scelto"

VII

 

          Art. 2. [3]

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dall'art. 12 della legge n. 231 del 1990", e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011 e 1376, rispettivamente per lire 52.193 milioni e 72.077 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

 

          Art. 3. [4]

     1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

     2. Per fare fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

     3. Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 2 febbraio 1993, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.