Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 04/12/1992 |
Numero: | 469 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 46.8.451 - D.L. 4 dicembre 1992, n. 469 [1].
Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.
(G.U. 4 dicembre 1992, n. 286)
1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:
Sergente |
V |
Sergente con + 4 anni di servizio |
VI |
Sergente maggiore - 2° Capo |
VI |
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe |
VI |
Maresciallo 3ª classe |
VI |
Maresciallo capo - Capo 2ª classe |
VI-bis |
Maresciallo 2ª classe |
VI-bis |
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe |
VII |
Maresciallo 1ª classe |
VII |
Maresciallo maggiore "A" |
VII |
Capo 1ª classe "scelto" |
VII |
Maresciallo 1ª classe "scelto" |
VII |
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del
1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'art. 3 del
2. Per fare fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 3-bis del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del