§ 46.8.447 - Legge 10 aprile 1991, n. 124.
Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/04/1991
Numero:124


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è abrogato
Art. 3.      1. All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'art. 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della [...]


§ 46.8.447 - Legge 10 aprile 1991, n. 124. [1]

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.

(G.U. 13 aprile 1991, n. 87)

 

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'art. 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.