§ 46.8.41c – L. 22 gennaio 1982, n. 6.
Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/01/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 26 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.8.41c – L. 22 gennaio 1982, n. 6. [1]

Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

(G.U. 23 gennaio 1982, n. 22).

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 26 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.