Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 16/05/1980 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Nell'art. 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il termine del 30 aprile 1980 è sostituito con il seguente: "31 luglio 1980". |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 270.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 46.8.40B - Legge 16 maggio 1980, n. 175.
Modifica dell'art. 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza.
(G.U. 17 maggio 1980, n. 134)
Nell'art. 1 della
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 270.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.