| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.3 reati |
| Data: | 21/04/2026 |
| Numero: | 81 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Modifiche al codice penale |
| Art. 4. Produzione e commercio di sostanze ozono lesive |
| Art. 5. Produzione e commercio di gas a effetto serra |
| Art. 6. Disposizioni applicabili |
| Art. 7. Pubblicazione della sentenza di condanna |
| Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
| Art. 9. Raccolta e trasmissione dei dati statistici |
| Art. 10. Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale |
| Art. 11. Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali |
| Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
| Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.3.139 - D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
(G.U. 18 maggio 2026, n. 113)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della
b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE
Art. 3. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
c) all'articolo 452-bis:
1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»;
d) dopo l'articolo 452-bis è inserito il seguente:
«Art. 452 bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;
f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 452 quinquiesdecies. (Nozione di abusività). - Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Art. 452 sexiesdecies. (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;
g) l'articolo 733-bis è abrogato.
Art. 4. Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.
Art. 5. Produzione e commercio di gas a effetto serra
1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.
Art. 6. Disposizioni applicabili
1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale.
Art. 7. Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.
2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Titolo III
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
Art. 8. Modifiche al
1. Al
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;
2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della
1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».
Titolo IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 9. Raccolta e trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del
a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;
2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
d) numero degli enti:
1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del
2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal
e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.
Art. 10. Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale
1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della
a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, può altresì avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal
Art. 11. Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia può essere comunque adottata. Del provvedimento è data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.
2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonchè adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.
3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:
a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonchè la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;
d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.
4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalità di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonchè delle minacce poste dalla criminalità ambientale.
Art. 12. Modifiche al
1. Al
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.