§ 56.2.272 - D.L. 28 settembre 2026, n. 167.
Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:28/09/2026
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 56.2.272 - D.L. 28 settembre 2026, n. 167.

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».

(G.U. 28 settembre 2026, n. 225)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti

     1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2027».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.