| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
| Data: | 18/05/2026 |
| Numero: | 2 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 41.7.425 - L.C. 18 maggio 2026, n. 2.
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
(G.U. 8 giugno 2026, n. 130)
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»;
c) all'articolo 4:
1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -» e le parole: «potestà di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,»;
2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;
d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali»;
e) all'articolo 8:
1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;
2) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»;
3) il numero 17) è sostituito dal seguente:
«17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;
4) il numero 19) è sostituito dal seguente:
«19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»;
5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»;
6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:
«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio»;
f) all'articolo 9:
1) il numero 3) è abrogato;
2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto disciplinate dall'articolo 13»;
g) l'articolo 12 è abrogato;
h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonchè alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie»;
i) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;
l) all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione»;
m) all'articolo 50:
1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale»;
n) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55. - Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione»;
o) all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti»;
p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;
q) all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti»;
r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;
s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige)».