§ 14.4.268 - L. 17 marzo 2026, n. 40.
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:17/03/2026
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Art. 3.  Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»
Art. 4.  Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonchè di [...]
Art. 5.  Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte
Art. 6.  Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico


§ 14.4.268 - L. 17 marzo 2026, n. 40.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».

(G.U. 30 marzo 2026, n. 74)

 

Art. 1. Principi e finalità

     1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

 

     Art. 2. Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

     1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 121 bis. (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.

     2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonchè di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.

     3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:

     a) la natura del bene;

     b) la forma di gestione diretta o indiretta;

     c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;

     d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

     e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonchè di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;

     f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprietà, il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

     4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonchè le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.

     5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

 

     Art. 121 ter. (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale). - 1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

     2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonchè dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.

     3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonchè le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.

     4. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento».

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 3. Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»

     1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-ter del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale gli obiettivi comuni e la strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai principi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonchè ai seguenti criteri specifici:

     a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani e ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

     b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;

     d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

     e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 4. Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonchè di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale

     1. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

     b) al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse.

     2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo».

     3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

     «4-ter. La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis è pari alla durata della validità dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5».

     4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego».

     5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.

     6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, comma 3,» sono soppresse.

     7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonchè di omogeneità e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte

     1. All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3:

     1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;

     2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;

     b) al comma 4:

     1) alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;

     2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».

 

     Art. 6. Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico

     1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi.

     2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti requisiti:

     a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

     b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti nel territorio di riferimento;

     c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;

     d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.