| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
| Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
| Data: | 16/04/2026 |
| Numero: | 83 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
| Art. 2. Designazione dell'autorità competente |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 4. Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento |
§ 10.3.295 - D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
(G.U. 20 maggio 2026, n. 115)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
2) al comma 8.1:
2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al
2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;
3) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente:
«8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;
4) al comma 8.2:
4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli 26 e 26-bis»;
4.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies;»;
4.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;»;
4.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla
4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1»;
4.6) dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:
«g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonchè per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del
5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
6) al comma 9-bis, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»;
c) all'articolo 22, comma 5-quinquies, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.».
Art. 2. Designazione dell'autorità competente
1. Il Ministero dell'interno è l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al