| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sicilia |
| Materia: | 2. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
| Data: | 24/04/2026 |
| Numero: | 11 |
| Sommario |
| Art. 1. Disciplina delle aree di sosta annesse alle strutture ospedaliere regionali. |
| Art. 2. Composizione del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni" di Catania. |
| Art. 3. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 in materia di contributo all'IPAB Residence "Salvatore Bellia - San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore". |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 in materia di centri regionali per l'endometriosi. |
| Art. 5. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 in materia di servizi socio-assistenziali. |
| Art. 6. Attivazione del servizio 116/117. |
| Art. 7. Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 in materia di consultori familiari. |
| Art. 8. Proroga termine processi di riorganizzazione delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio. |
| Art. 9. Fondo per il sostegno alle famiglie dei minori che devono sottoporsi a interventi chirurgici per il trapianto di organi. |
| Art. 10. Istituzione dell'Osservatorio regionale ALPI. |
| Art. 11. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di trasferimento in altre regioni di animali rinvenuti sul territorio siciliano. |
| Art. 12. Norma finale. |
§ 2.1.125 - L.R. 24 aprile 2026, n. 11.
Norme in materia di sanità e politiche socio-assistenziali.
(G.U.R. 30 aprile 2026, n. 20 - S.O.)
Art. 1. Disciplina delle aree di sosta annesse alle strutture ospedaliere regionali.
1. Al fine di consentire l'accesso equo e meno oneroso alle aree di sosta annesse alle strutture sanitarie regionali, le aziende del servizio sanitario regionale titolari delle medesime applicano all'utenza una tariffa non superiore a euro 0,80 per ora o frazione di ora e, in ogni caso, non superiore a euro 5,00 per l'intera giornata.
2. Le aziende di cui al comma 1, inoltre, garantiscono un numero adeguato di stalli di parcheggio gratuito per i soggetti affetti da patologia oncologica che sono obbligati a recarsi presso le medesime strutture per sottoporsi ad esami o a sedute di chemioterapia nonché per i soggetti che necessitano di terapia dialitica.
3. Le aziende di cui al comma 1 garantiscono, altresì, la gratuità del parcheggio presso le aree di sosta agli studenti universitari che svolgono il tirocinio curriculare presso le strutture aziendali.
4. Ai taxi sono consentiti l'accesso riservato ai mezzi pubblici, la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di passeggeri nelle aree interne aperte all'uso pubblico e annesse alle strutture ospedaliere, senza alcun onere a loro carico.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla scadenza dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Composizione del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni" di Catania.
1. Per le finalità previste agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047 il consiglio di amministrazione dell'IPAB "Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni" di Catania è integrato con un componente designato dal Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti con sede in Sicilia d'intesa con la sezione territoriale Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Catania.
Art. 3. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Sono individuati a Palermo, Catania ed Enna i centri regionali per la diagnosi e il trattamento della patologia, rispettivamente presso l'UOC di ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'UOC di ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera ARNAS Garibaldi di Catania nonché presso il presidio ospedaliero "Umberto I" dell'ASP di Enna, che ne garantiscono il funzionamento con risorse del proprio bilancio."
2. Dall'attuazione del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
"1-bis. I comuni, singoli o associati, devono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'articolo 26 sulla base dei ricoveri disposti dall'autorità sanitaria o giudiziaria per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, qualora non sussista la gestione diretta del comune stesso."
Art. 6. Attivazione del servizio 116/117.
1. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del servizio 116/117 quale numero europeo per le cure non urgenti, per l'individuazione del personale si applicano le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della
2. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 dopo le parole "assistenza psicologica" è inserita la parola ", pedagogica";
b) al terzo comma dell'articolo 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) di un pedagogista."
c) al quarto comma dell'articolo 6 la parola "pedagogista" è sostituita dalle parole "educatore professionale socio-pedagogico".
Art. 8. Proroga termine processi di riorganizzazione delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio.
1. Il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute 21 marzo 2025, n. 295 è prorogato al 31 dicembre 2026.
Art. 9. Fondo per il sostegno alle famiglie dei minori che devono sottoporsi a interventi chirurgici per il trapianto di organi.
1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro un fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle famiglie dei minori che devono sottoporsi a interventi di trapianto di organi al di fuori del territorio regionale.
2. Il contributo a carico del fondo è erogato una tantum nella misura massima di euro 15.000,00 per ciascun intervento di trapianto ed è finalizzato alla copertura delle spese connesse al trasferimento e all'assistenza del minore e dei suoi familiari.
3. Il contributo è erogato in favore delle famiglie con ISEE inferiore ad euro 75.000,00 annui.
4. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro emana il decreto attuativo del presente articolo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa massima di 300 migliaia di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della
Art. 10. Istituzione dell'Osservatorio regionale ALPI.
1. Al fine di monitorare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei dirigenti sanitari delle aziende del servizio sanitario regionale, è istituito presso l'Assessorato regionale della salute un apposito Osservatorio regionale.
2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è presieduto dal dirigente generale del dipartimento regionale della pianificazione strategica, o da un suo delegato, ed è composto dal dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, o da un suo delegato, da tre rappresentanti delle aziende del SSR, da tre rappresentanti sindacali delle organizzazioni ammesse alla contrattazione aziendale nell'area della dirigenza sanitaria.
3. L'Osservatorio vigila sul corretto equilibrio tra le attività istituzionali e le attività libero-professionali rese dai dirigenti sanitari del SSR, anche al fine di garantire un'efficiente gestione delle liste d'attesa. In particolare, l'Osservatorio:
a) riceve semestralmente le relazioni dei direttori generali delle aziende del SSR sul volume delle attività libero-professionali autorizzate, sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 1 della
b) formula eventuali proposte ai direttori generali per il superamento delle criticità emerse.
4. L'Osservatorio invia annualmente una relazione alla competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta, con particolare riferimento:
a) alla riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero-professionale;
b) alle disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero-professionale intramuraria;
c) allo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero-professionale intramuraria;
d) al rapporto fra attività istituzionale e attività libero-professionale;
e) all'ammontare dei proventi per attività libero-professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) alle iniziative ed ai correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero-professionale.
5. L'Osservatorio si riunisce di norma con cadenza semestrale ed è altresì convocato qualora il suo presidente o la maggioranza assoluta dei componenti ne facciano richiesta. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le ulteriori disposizioni sulle modalità di costituzione e sul funzionamento dell'Osservatorio. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto ad alcuna indennità né al rimborso delle spese.
Art. 11. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 2 dell'articolo 33 della
b-bis) i limiti di cui alla lettera b) non si applicano qualora il numero di adozioni della struttura ospitante riferito all'anno precedente non abbia superato il venti per cento dei soggetti ospitati appartenenti a ciascun comune.
Art. 12. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.