§ 94.1.l33 - L. 22 ottobre 2025, n. 161.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/10/2025
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.l33 - L. 22 ottobre 2025, n. 161.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

(G.U. 3 novembre 2025, n. 255)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 [1].

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     (Traduzione non ufficiale)

     Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede.

 

     L'assemblea generale del 21 maggio 2022,

     Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia);

     Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V (di seguito: l'Accordo),

     Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo,

     Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento:

 

     Articolo 1

     L'articolo 3.6 dell'Accordo è modificato come segue:

     «La sede dell'Organizzazione è a Digione (Francia)»

 

     Articolo 2

     Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi più uno.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.


[1] L'Accordo istitutivo è stato ratificato dalla L. 15 gennaio 2003, n. 26 (N.d.R.).