| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
| Data: | 22/10/2025 |
| Numero: | 161 |
| Sommario |
| Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
| Art. 2. Ordine di esecuzione |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 94.1.l33 - L. 22 ottobre 2025, n. 161.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.
(G.U. 3 novembre 2025, n. 255)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 [1].
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Traduzione non ufficiale)
Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede.
L'assemblea generale del 21 maggio 2022,
Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia);
Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V (di seguito: l'Accordo),
Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo,
Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento:
Articolo 1
L'articolo 3.6 dell'Accordo è modificato come segue:
«La sede dell'Organizzazione è a Digione (Francia)»
Articolo 2
Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi più uno.
Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.
[1] L'Accordo istitutivo è stato ratificato dalla