| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 75. Pesi e misure |
| Capitolo: | 75.1 pesi e misure |
| Data: | 26/11/2025 |
| Numero: | 219 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 |
| Art. 2. Disposizione transitoria |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 75.1.139 - D.M. 26 novembre 2025, n. 219.
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
(G.U. 22 gennaio 2026, n. 17)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»;
Considerato che è stata esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93
1. Al
Art. 2. Disposizione transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la periodicità di verificazione dei contatori dell'acqua già installati ovvero comunque immessi sul mercato è fissata a 13 anni.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1