| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
| Data: | 10/12/2025 |
| Numero: | 187 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
| Art. 2. Autorità nazionale competente |
| Art. 3. Definizioni |
| Art. 4. Prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici |
| Art. 5. Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 |
| Art. 6. Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2405 |
| Art. 7. Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405 |
| Art. 8. Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405 |
| Art. 9. Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2405 |
| Art. 10. Violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/2405 da parte degli operatori aerei |
| Art. 11. Relazione informativa |
| Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 |
| Art. 13. Disposizioni finanziarie |
§ 69.4.118 - D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 187.
Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
(G.U. 16 dicembre 2025, n. 291)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni previste dal
Art. 2. Autorità nazionale competente
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'applicazione del
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «aeroporto dell'Unione»: un «aeroporto» quale definito all'articolo 2, punto 1), della
b) «ente di gestione di un aeroporto dell'Unione»: in relazione a un aeroporto dell'Unione, il «gestore aeroportuale» quale definito all'articolo 2, punto 2), della
c) «operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500 voli di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli di trasporto aereo commerciale «all-cargo» in partenza da aeroporti dell'Unione nel periodo di riferimento precedente oppure, se tale soggetto non può essere identificato, il proprietario dell'aeromobile;
d) «volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a fini di trasporto di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso o a noleggio, compresi i voli nell'ambito dell'aviazione d'affari operati a fini commerciali;
e) «rotta»: un viaggio effettuato su un volo, tenuto conto dei luoghi di partenza e di destinazione di tale volo;
f) «carburante per l'aviazione»: il carburante «drop-in» fabbricato per l'uso diretto negli aeromobili;
g) «carburanti sostenibili per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono:
1) carburanti sintetici per l'aviazione;
2) biocarburanti per l'aviazione;
3) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato;
h) «biocarburanti per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono:
1) «biocarburanti avanzati» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 34), della
2) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 33), della
3) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 33), della
i) «carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato»: carburanti per l'aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio riciclato» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 35), della
l) «partita»: quantità di carburanti sostenibili per l'aviazione identificabile tramite un numero e rintracciabile;
m) «emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni, in anidride carbonica equivalente, dei carburanti sostenibili per l'aviazione, che tengono conto delle emissioni in anidride carbonica equivalente della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo le metodologie stabilite all'articolo 28, paragrafo 5, o all'articolo 31, paragrafo 5, della
n) «carburanti sintetici per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono «combustibili rinnovabili di origine non biologica» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della
o) «carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti per l'aviazione che sono di origine non biologica, il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio non fossile, e che soddisfano una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea;
p) «carburanti convenzionali per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a base di idrocarburi;
q) «idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: idrogeno per l'uso negli aeromobili il cui contenuto energetico deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea;
r) «idrogeno rinnovabile per l'aviazione»: idrogeno per l'uso negli aeromobili che è considerato «combustibile rinnovabile di origine non biologica», quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della
s) «idrogeno per l'aviazione»: idrogeno rinnovabile per l'aviazione o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
t) «carburanti per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
u) «fornitore di carburante per l'aviazione»: «fornitore di combustibile» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 38), della
v) «gestore del carburante»: un prestatore di servizi di assistenza a terra che organizza ed effettua le operazioni di rifornimento e recupero del carburante, compresi il magazzinaggio e il controllo della qualità e della quantità delle forniture, per gli operatori aerei negli aeroporti dell'Unione, come indicato nell'allegato della
z) «sede di attività principale»: sede principale o sede legale di un fornitore di carburante per l'aviazione nello Stato membro in cui ha luogo il controllo finanziario e operativo principale del fornitore di carburante per l'aviazione;
aa) «anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale devono essere presentate le relazioni di cui agli articoli 8 e 10, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
bb) «periodo di riferimento»: un periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento;
cc) «fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione»: il quantitativo di carburante per l'aviazione, indicato come combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio (taxi fuel) nell'allegato IV del
dd) «quantitativo annuo non caricato»: la differenza tra il fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione e il quantitativo effettivamente caricato da un operatore aereo prima dei voli contemplati dal presente regolamento in partenza da un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ee) «quantitativo annuo totale non caricato»: la somma dei quantitativi annui non caricati da un operatore aereo in tutti gli aeroporti dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ff) «sistema relativo ai gas a effetto serra»: un sistema che concede benefici agli operatori aerei che utilizzano carburanti sostenibili per l'aviazione;
gg) DSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota minima complessiva di carburanti sostenibili, come stabilita per l'anno di riferimento;
hh) DSYN1 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota minima di carburanti sintetici, come stabilita per l'anno di riferimento;
ii) DSYN2 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota media di carburanti sintetici stabilita per l'anno di riferimento;
ll) CN: quantitativo totale annuo di carburante non caricato, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate;
mm) PMASAF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante sostenibile per l'aviazione;
nn) PMACJF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante convenzionale per l'aviazione;
oo) PMASYN : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante sintetico per l'aviazione;
pp) PMAAF : prezzo medio per tonnellata, espresso in euro, del carburante per aviazione;
qq) NSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburanti sostenibili per l'aviazione in merito ai quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte da parte dei fornitori di carburante per l'aviazione.
Art. 4. Prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici
1. Per l'aviazione il prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici è:
a) per l'anno 2025, pari a:
1) 816 euro per i carburanti convenzionali per l'aviazione;
2) 2.768 euro per i carburanti sostenibili per l'aviazione;
3) 7.500 euro per i carburanti sintetici per l'aviazione;
b) a decorrere dall'anno 2026, pari ai prezzi riportati nella relazione tecnica annuale in materia di garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile, redatta dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).
Art. 5. Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi dell'articolo 4 del
1. Fatta salva la deroga di cui al comma 5, che consente dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 la definizione delle quote di carburante sostenibile fornite attraverso il calcolo della media ponderata delle quantità di carburante rese disponibili presso tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun anno di riferimento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSAF =2∙DSAF ∙(PMASAF -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime complessive di carburanti sostenibili per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSYN1 =2∙DSYN1 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSYN2 =2∙DSYN2 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione, il fornitore di carburante che, in ogni aeroporto dell'Unione:
a) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, non garantisce una quota minima complessiva annua pari al 2 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2034, non garantisce una quota minima complessiva annua pari al 6 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione e inoltre:
1) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, non garantisce una quota media annua dell'1,2 per cento di carburanti sintetici e, ogni anno, almeno lo 0,7 per cento di carburanti sintetici;
2) dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non garantisce una quota media annua del 2,0 per cento di carburanti sintetici e, ogni anno, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, almeno l'1,2 per cento di carburanti sintetici e, dal 1° gennaio 2034 al 31 dicembre 2034, almeno il 2,0 per cento di carburanti sintetici;
c) dal 1° gennaio 2035 al 31 dicembre 2039, non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 20 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 5 per cento di carburanti sintetici;
d) dal 1° gennaio 2040 al 31 dicembre 2044 non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 34 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 10 per cento di carburanti sintetici;
e) dal 1° gennaio 2045 al 31 dicembre 2049, non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 42 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 15 per cento di carburanti sintetici;
f) a decorrere dal 1° gennaio 2050 non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 70 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 35 per cento di carburanti sintetici.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce la quota minima complessiva di carburante sostenibile oppure la quota minima di carburante sintetico di cui al comma 1, lettere da a) a f), e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalità di cui al comma 1.
3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e che, prima della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non integra la parte di quota non fornita, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalità di cui al comma 1.
4. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalità di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione della quota di carburante ivi prevista non avvenga nel periodo di riferimento successivo, le sanzioni pecuniarie si applicano annualmente fino al periodo di riferimento in cui il fornitore di carburante integra la quota di carburante non fornita di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4.
6. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, le sanzioni di cui al presente articolo in relazione al rispetto delle prescritte quote di carburante sostenibile, ivi incluse le quote minime e medie di carburanti sintetici, si applicano alle quantità calcolate come medie ponderate delle quantità di carburante fornite in tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun periodo di riferimento.
7. L'autorità di cui all'articolo 2, nel determinare la sanzione pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione di cui al comma 1, lettera b), tiene conto di ogni eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione già imposta al fornitore di carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo periodo, al fine di evitare una doppia sanzione.
Art. 6. Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo 5 del
1. L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del
Art. 7. Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi dell'articolo 6 del
1. Se, al termine della procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del
2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il gestore aeroportuale è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro.
Art. 8. Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai sensi degli articoli 8 e 9 del
1. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire dall'anno 2025, non trasmette all'E.N.A.C., entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, le informazioni relative al:
a) quantitativo totale di carburante caricato in ciascun aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
b) fabbisogno annuo di carburante, per aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
c) quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell'Unione, che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora il quantitativo annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore o pari al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante;
d) quantitativo annuo eventualmente caricato, per aeroporto dell'Unione europea, per motivi di conformità alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del
e) quantitativo totale di carburante sostenibile eventualmente acquistato da fornitori di carburante al fine di operare i voli effettuati ai sensi del
f) per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato espresso in tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile e, se un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile con caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di carburante sostenibile;
g) totale dei voli effettuati ai sensi del
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e f), l'operatore aereo allega:
a) una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto serra cui partecipa e nell'ambito dei quali gli è possibile comunicare i carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) una dichiarazione attestante di non aver comunicato, nell'ambito di più di un sistema relativo ai gas a effetto serra, partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione;
c) informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni che indichino se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione abbia ricevuto o meno sostegno nell'ambito di più di un regime di sostegno finanziario.
Art. 9. Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che non fornisce gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, le informazioni pertinenti e accurate inerenti a quanto previsto dall'articolo 8, relative al periodo di riferimento.
2. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del secondo periodo il fornitore di carburante per l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui al presente articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all'origine dei carburanti sostenibili per l'aviazione da esso forniti. La sanzione è di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del quantitativo di carburanti per l'aviazione sostenibili forniti, oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte.
3. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che fornisce agli operatori aerei che ne fanno richiesta le informazioni inerenti a quanto previsto dall'articolo 8:
a) oltre novanta giorni dalla data della richiesta, quelle relative a un periodo di riferimento già concluso;
b) oltre quarantacinque giorni dalla conclusione del periodo di riferimento per quelle relative a un periodo di riferimento non ancora concluso, laddove la richiesta sia stata presentata almeno 45 giorni prima del termine di tale periodo.
4. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del comma 2, secondo periodo, il fornitore di carburante che, nel corso dell'anno 2025 ed entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, non inserisce nella banca dati dell'Unione europea (UDB), ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 41 del
a) quantitativo di carburante fornito in ciascun aeroporto dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
b) quantitativo di carburante sostenibile eventualmente fornito in ciascun aeroporto dell'Unione espresso in tonnellate;
c) per ciascun tipo di carburante sostenibile fornito negli aeroporti dell'Unione l'indicazione del processo di conversione, delle caratteristiche e dell'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita;
d) tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di zolfo in massa percentuale nel carburante per l'aviazione fornito per partita, per aeroporto dell'Unione e a livello di Unione, con indicazione di volume e massa totali di ciascuna partita e metodo di prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a livello di partita;
e) contenuto energetico del carburante e del carburante sostenibile forniti in ciascun aeroporto dell'Unione, per ciascun tipo di carburante.
Art. 10. Violazione degli obblighi di cui al
1. Nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui al
Art. 11. Relazione informativa
1. Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione semestrale sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto nonchè sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
Art. 12. Modifiche al
1. All'articolo 39, comma 4, del
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede allo svolgimento dei compiti e delle attività necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C. nella medesima misura, ai fini del sostegno della ricerca e dell'innovazione nonchè della produzione e dell'uso dei carburanti sostenibili per l'aviazione.