§ 63.4.303 - L. 18 novembre 2025, n. 171.
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:18/11/2025
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria
Art. 2.  Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria
Art. 3.  Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 63.4.303 - L. 18 novembre 2025, n. 171.

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

(G.U. 19 novembre 2025, n. 269)

 

Art. 1. Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

     1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:

     a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;

     b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonchè quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.

     3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,» sono soppresse.

     4. L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è abrogato.

 

     Art. 2. Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonchè le modalità di attuazione del medesimo Piano strategico.

     2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

     1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

     2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai procedimenti già avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.