| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
| Capitolo: | 63.4 interventi per singole aree |
| Data: | 18/11/2025 |
| Numero: | 171 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria |
| Art. 2. Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria |
| Art. 3. Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 63.4.303 - L. 18 novembre 2025, n. 171.
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
(G.U. 19 novembre 2025, n. 269)
Art. 1. Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:
a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del
b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del
3. Al comma 61 dell'articolo 1 della
4. L'articolo 13-bis del
Art. 2. Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria
1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del
2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del
4. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.