| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
| Capitolo: | 56.6 rifiuti |
| Data: | 07/01/2026 |
| Numero: | 2 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
| Art. 2. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
| Art. 3. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
| Art. 5. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
| Art. 6. Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 |
| Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.6.520 - D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.
(G.U. 9 gennaio 2026, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, del
«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;».
Art. 2. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonchè da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».
Art. 3. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24 del
a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «elettroniche» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonchè da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;
3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette date».
Art. 4. Modifiche all'articolo 24-bis del
1. All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del
Art. 5. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28 del
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;
b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN 50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN 50419:2022»;
c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02».
Art. 6. Modifica all'articolo 40 del
1. All'articolo 40, comma 3, del
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.