Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.4 vittime di guerra |
Data: | 06/06/2025 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» come sacrario militare subacqueo |
Art. 2. Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 52.4.35 - L. 6 giugno 2025, n. 87.
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.
(G.U. 23 giugno 2025, n. 143)
Art. 1. Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» come sacrario militare subacqueo
1. Al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista, il relitto del regio sommergibile «Scirè», decorato di medaglia d'oro al valor militare, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, è riconosciuto come sacrario militare subacqueo.
Art. 2. Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
1. Al comma 1 dell'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scirè" nella Baia di Haifa (Israele)».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.