§ 51.4.216 - D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215.
Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:30/12/2025
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Emissione degli ordini europei di produzione
Art. 3.  Emissione degli ordini europei di conservazione
Art. 4.  Procedura accelerata
Art. 5.  Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa
Art. 6.  Autorità e procedure di esecuzione
Art. 7.  Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti
Art. 8.  Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 9.  Disposizioni di coordinamento
Art. 10.  Disposizioni finanziarie


§ 51.4.216 - D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215.

Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonchè delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

(G.U. 15 gennaio 2026, n. 11)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;

     Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

     Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 25 settembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento», con particolare riferimento alla individuazione:

     a) delle autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure;

     b) delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) nonchè delle autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento e delle relative procedure;

     c) delle autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.

 

     Art. 2. Emissione degli ordini europei di produzione

     1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche.

     2. L'ordine europeo di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.

     3. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento.

     4. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne è vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione.

     5. Quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello.

     6. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti.

     7. I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.

 

     Art. 3. Emissione degli ordini europei di conservazione

     1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche.

     2. L'ordine europeo di conservazione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

     3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario.

     4. Quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello.

 

     Art. 4. Procedura accelerata

     1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono particolari ragioni di urgenza:

     a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento è emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9 del regolamento;

     b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9 del regolamento.

     2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformità all'articolo 9 del regolamento.

     3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto.

 

     Art. 5. Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa

     1. Quando ne fa richiesta l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorità di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento.

 

     Art. 6. Autorità e procedure di esecuzione

     1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

     2. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il procuratore della Repubblica indicato al comma 1 è autorità competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, nonchè ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del medesimo regolamento.

     3. Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia dell'EPOC.

     4. Quando l'autorità di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

     5. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.

     6. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione.

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana.

 

     Art. 7. Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

     1. Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari.

     2. L'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente del paese terzo.

 

     Art. 8. Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea

     1. Il Ministero della giustizia è competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonchè per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

     2. L'autorità giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

 

     Art. 9. Disposizioni di coordinamento

     1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo le parole: «dei fatti» sono inserite le seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»;

     b) al comma 3-bis, dopo le parole: «alle indagini» sono inserite le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»;

     c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

     «3.bis.1. Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonchè i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.

     3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:

     a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;

     b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.

     3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»;

     d) al comma 4-ter:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,», dopo le parole: «al traffico» sono inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo la parola: «comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati relativi alle chiamate senza risposta,»;

     2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»;

     3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,»;

     e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,».

     2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

     «Art. 263 bis. (Ordine di conservazione di dati). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.

     2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.».

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.