| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 51. Giustizia |
| Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
| Data: | 03/10/2025 |
| Numero: | 176 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata |
| Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 51.4.215 - D.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.
(G.U. 25 novembre 2025, n. 274)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto la
Vista la
Visto il
Visto il
Ritenuto di dover dare attuazione alle previsioni di legge che hanno introdotto modifiche in materia di liberazione anticipata nonchè in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.»;
3) al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti «, nonchè il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale» e le parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «all'ufficio di esecuzione penale esterna»;
4) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.»;
6) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le seguenti «nonchè di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.»;
7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.»;
b) all'articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio sociale» sono sostitute dalle seguenti «L'ufficio di esecuzione penale esterna» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «sei»;
c) all'articolo 100:
1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»;
2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In conformità alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.»;
d) all'articolo 103:
1) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti:
«01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.
02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata già riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata già oggetto di mancata concessione o revoca, nonchè le detrazioni di cui il destinatario potrà ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato può ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto è presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza è trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6.»;
3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza.
1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis, l'interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.»
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 39:
1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»;
2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» è sostituta dalla seguente: «quattro»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del
4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»;
b) all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3007