§ 46.6.209 - D.M. 17 ottobre 2025, n. 188.
Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:17/10/2025
Numero:188


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Comandante generale
Art. 4.  Comando generale
Art. 5.  Organizzazione periferica
Art. 6.  Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti di gestione
Art. 7.  Programmazione finanziaria
Art. 8.  Controllo interno amministrativo-contabile
Art. 9.  Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
Art. 10.  Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea
Art. 11.  Impegno delle spese
Art. 12.  Liquidazione delle spese
Art. 13.  Ordinazione delle spese
Art. 14.  Pagamento delle spese
Art. 15.  Resa del conto
Art. 16.  Controllo di regolarità amministrativo-contabile
Art. 17.  Spese riservate
Art. 18.  Gestione patrimoniale
Art. 19.  Classificazione dei beni mobili
Art. 20.  Inventario dei beni mobili
Art. 21.  Consegnatari dei materiali
Art. 22.  Responsabilità dei consegnatari
Art. 23.  Carico e scarico dei beni mobili
Art. 24.  Materiali fuori uso per cause tecniche
Art. 25.  Vendita di materiali fuori uso
Art. 26.  Cessione e prestito di materiali
Art. 27.  Amministrazione dei cani
Art. 28.  Spettanze
Art. 29.  Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
Art. 30.  Pendenze
Art. 31.  Norme generali e di rinvio
Art. 32.  Capitolati d'oneri
Art. 33.  Programmazione dell'attività contrattuale
Art. 34.  Approvazione
Art. 35.  Competenze delle stazioni appaltanti
Art. 36.  Responsabile unico del progetto
Art. 37.  Operazioni di cassa
Art. 38.  Utilizzo dei conti correnti
Art. 39.  Utilizzo di carte di credito
Art. 40.  Imputazione delle spese a fondo scorta
Art. 41.  Fondi permanenti
Art. 42.  Utilizzo dei conti particolari
Art. 43.  Proventi
Art. 44.  Servizio di vettovagliamento
Art. 45.  Apporti dell'amministrazione
Art. 46.  Gestione degli immobili
Art. 47.  Manutenzione e costruzione degli immobili
Art. 48.  Rinvio
Art. 49.  Procedure
Art. 50.  Responsabilità del comandante del reparto amministrativo
Art. 51.  Scarico contabile
Art. 52.  Recupero dei pagamenti indebiti
Art. 53.  Quantificazione dell'addebito
Art. 54.  Disposizioni finanziarie e finali


§ 46.6.209 - D.M. 17 ottobre 2025, n. 188.

Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.

(G.U. 17 dicembre 2025, n. 292)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3;

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 1, 4 e 6;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato»;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2002, recante «Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 15 novembre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

     Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2013 emanato in attuazione dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, recante «Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;

     Visto l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici»;

     Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali»;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019, recante «Campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

     Considerata la necessità di adeguare la disciplina regolamentare riguardante l'attività amministrativo-contabile della Guardia di finanza alle novità normative intervenute nello specifico settore;

     Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;

     Visto il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite in sede consultiva, con delibera n. 1/2023 nell'adunanza del 10 gennaio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 32927 del 18 luglio 2025 e nota n. 35726 del 30 luglio 2025;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare per garantire la corretta attività amministrativo-contabile del Corpo della Guardia di finanza.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     b) «ordine di accreditamento»: l'atto esecutivo mediante il quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono messe a disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinchè lo stesso provveda alle pertinenti spese;

     c) «dirigente»: il titolare del centro di responsabilità amministrativa o l'autorità da questi delegata per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di spesa che opera nei limiti delle aperture di credito in contabilità ordinaria effettuate a proprio favore dal Comando generale della Guardia di finanza, dai reparti amministrativi del Corpo o da altra amministrazione;

     e) «funzionario delegato di contabilità speciale»: il titolare della contabilità incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli aventi diritto, nei limiti delle risorse a disposizione provenienti dall'Unione europea, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilità speciale utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

     f) «reparto amministrativo»: il reparto del Corpo che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile;

     g) «buono prelevamento in contanti»: il titolo emesso dal funzionario delegato per l'accreditamento di somme, da parte della tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo;

     h) «rete dei funzionari delegati»: l'insieme dei funzionari delegati abilitati dal Comando generale della Guardia di finanza a ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo;

     i) «sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»: il sistema della Ragioneria generale dello Stato che integra la contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo;

     l) «centro di costo»: unità organizzativa deputata alla rilevazione dei risultati economici;

     m) «ordinativo secondario di spesa»: il titolo emesso dal funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori;

     n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

     o) «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

     p) «sistema informativo delle retribuzioni»: il sistema informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     q) «punto ordinante di spesa»: il reparto amministrativo destinatario delle risorse finanziarie individuate dall'amministrazione con il decreto di riparto e assegnate mediante apposite funzionalità dei sistemi informativi per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e delle retribuzioni;

     r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale dispone l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti;

     s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale effettua le comunicazioni di variazione dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale;

     t) «SEC»: sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea;

     u) «controllo interno amministrativo-contabile»: l'attività volta a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

     v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza;

     z) «Comando generale»: il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza;

     aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

     bb) «comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse»: reparti del Corpo con competenza previsionale, programmatoria e di controllo sulla spesa periferica;

     cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento programmatorio e autorizzatorio, redatto all'inizio dell'esercizio finanziario e aggiornato in corso d'anno, per il soddisfacimento delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo criteri di funzionalità, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finaziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio o per effetto di ulteriori manovre finanziarie che modificano gli stanziamenti di bilancio.

 

Capo II

Organizzazione amministrativa

 

     Art. 3. Comandante generale

     1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:

     a) avvalendosi del Comandante in seconda, del Capo di stato maggiore e del Sottocapo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo;

     b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti autonomia di spesa, entro il limite delle risorse assegnate e degli impegni assunti, nonchè i limiti di valore e per l'acquisizione delle entrate. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;

     c) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;

     d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo;

     e) individua, con proprie determinazioni, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni dei fondi e dei valori in relazione alle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;

     f) esercita il controllo interno amministrativo-contabile avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale.

     2. Il Comandante generale fornisce il proprio contributo al processo di programmazione e controllo posto in essere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

 

     Art. 4. Comando generale

     1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed e), sovrintende al funzionamento dei reparti amministrativi di cui all'articolo 5 e provvede a:

     a) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti amministrativi, ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio delle funzioni a essi demandate;

     b) disporre, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le aperture di credito da destinare ai funzionari delegati, nei limiti degli impegni di spesa delegata assunti a favore della rete dei funzionari delegati. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo;

     c) vigilare sul tempestivo invio telematico dei rendiconti amministrativi di contabilità ordinaria ai competenti uffici di controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei funzionari delegati;

     d) eseguire, per conto dell'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione della contabilità dei materiali in distribuzione ai reparti del Corpo, e trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, è stabilito dal Comandante generale.

     3. La firma e la conseguente responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.

 

     Art. 5. Organizzazione periferica

     1. Il Comandante generale individua con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, i reparti amministrativi ai quali sono conferiti compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle singole unità elementari di bilancio, per l'espletamento delle attività a essi demandate, con resa del conto ai competenti uffici di ragioneria.

 

     Art. 6. Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti di gestione

     1. I soggetti e le strutture preposti alla programmazione finanziaria, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono:

     a) il dirigente delegato, con determinazione del Comandante generale, alla programmazione finanziaria, alla gestione delle risorse e all'assegnazione di fondi, mediante ordini di accreditamento, ai funzionari delegati;

     b) il comandante del reparto amministrativo, per la gestione logistico-amministrativa connessa al funzionamento delle strutture del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza;

     c) il punto ordinante di spesa, per la determinazione delle competenze spettanti al personale del Corpo, da corrispondere mediante il sistema di erogazione unificata;

     d) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione di impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della quota allo stesso assegnata, nonchè all'emissione di ordini di pagare;

     e) il funzionario delegato, per la programmazione delle spese, l'emissione degli ordinativi secondari di spesa, a valere sugli ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del rendiconto telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato;

     f) il militare addetto al riscontro contabile, per la verifica sul sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa;

     g) il militare quietanzante, per la riscossione dei buoni prelevamento in contanti;

     h) il funzionario delegato di contabilità speciale, per la gestione delle somme provenienti dall'Unione europea.

 

Capo III

Programmazione finanziaria e controllo interno amministrativo-contabile

 

     Art. 7. Programmazione finanziaria

     1. Le previsioni di bilancio in termini di competenza e cassa sono formulate dal Comando generale sulla scorta di una programmazione pluriennale aggiornata per l'anno e per il triennio successivo, sulla base delle direttive operative della Ragioneria generale dello Stato e in funzione del piano finanziario dei pagamenti concernenti i fabbisogni finanziari, centralizzati e periferici, per gli esercizi di prevista esigibilità della spesa.

     2. Le articolazioni del Comando generale deputate alla gestione delle unità elementari di bilancio programmano le esigenze finanziarie pluriennali e indirizzano l'impiego delle risorse per i processi di spesa:

     a. centralizzati, mediante coordinamento con le altre articolazioni del Comando generale aventi funzione di stazione appaltante e di esecuzione contrattuale;

     b. periferici, recependo e razionalizzando le previsioni elaborate dai comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse con il supporto dei competenti reparti amministrativi.

     3. Il riparto e la finalizzazione delle risorse derivanti dagli stanziamenti di bilancio e da ulteriori fondi trovano rappresentazione in appositi documenti di programmazione finanziaria:

     a. il D.P.F. approvato dal Comandante generale prevede le manovre volte al soddisfacimento del quadro esigenziale del Corpo, stabilendo anche le dotazioni iniziali destinate ai processi di approvvigionamento e spesa periferici demandati ai reparti amministrativi;

     b. il D.P.F. del Comando Responsabile della politica d'impiego delle risorse approvato dal dirigente delegato costituisce autorizzazione all'avvio dei processi periferici da parte del reparto amministrativo di riferimento, a valere sulle dotazioni inziali e su quelle suppletive accordate dal Comando generale.

     4. L'assunzione e la rimodulazione dei pertinenti impegni di spesa accentrata e delegata avvengono sulla scorta della predisposizione e del costante aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, a cura del Comando generale, dei Comandi Responsabili della politica d'impiego delle risorse e dei reparti amministrativi in funzione della programmazione della spesa, dell'esecuzione contrattuale, della liquidazione delle fatture e del monitoraggio contabile.

     5. La programmazione finanziaria è integrata dal sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo. Il Comando generale e i dirigenti delegati si avvalgono del sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo per la comunicazione delle previsioni e delle risultanze economiche al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 8. Controllo interno amministrativo-contabile

     1. Il controllo interno amministrativo e contabile è esercitato dalla competente articolazione del Comando generale nei confronti dei reparti amministrativi attraverso:

     a. interventi di revisione della contabilità, mediante interrogazioni a campionamento, sul sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo, dei registri contabili, dei titoli di spesa, dei documenti amministrativi e dei fascicoli elettronici;

     b. visite amministrative, presso le sedi dei reparti del Corpo, individuati secondo un cronoprogramma annuale, per verificare e valutare l'attività di gestione amministrativo-contabile;

     c. la formulazione di osservazioni e raccomandazioni mirate all'individuazione di adeguate azioni correttive.

 

Capo IV

Gestione delle entrate e delle spese. Resa del conto e controllo di regolarità amministrativo-contabile

 

     Art. 9. Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

     1. I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato ovvero sul proprio conto corrente.

     2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo, presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unità elementari di entrata del bilancio dello Stato.

     3. Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei diritti connessi all'attività del reparto amministrativo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 10. Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea

     1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione a unità elementari dello stato di previsione del Corpo.

     2. Oltre alle modalità previste dal comma 1, le somme necessarie all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di accreditamento emesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo può emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato delle suddette amministrazioni.

     3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementare alla programmazione dell'Unione europea, il Comando generale può attivare presso la tesoreria statale una contabilità speciale per la gestione delle risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.

 

     Art. 11. Impegno delle spese

     1. L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo valido, è assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili.

     2. Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo, approvata dal dirigente delegato.

     3. I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo 34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati del Corpo.

 

     Art. 12. Liquidazione delle spese

     1. Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il diritto acquisito dal creditore, è determinata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta.

     2. La liquidazione è disposta a seguito del riscontro sulla regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi nonchè sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

     3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano, rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono di carico.

 

     Art. 13. Ordinazione delle spese

     1. Il dirigente responsabile o il funzionario delegato emette nei confronti della competente tesoreria, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'ordine di spesa relativo al pagamento delle somme liquidate a favore del creditore.

     2. L'ordine di spesa di cui al comma 1 è sottoscritto con firma digitale dal dirigente, ordinatore primario di spesa, o dal funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa e destinatario dell'ordine di accreditamento.

     3. Ogni ordine di spesa è corredato dei pertinenti documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti nonchè di ogni altro documento che giustifichi la spesa.

 

     Art. 14. Pagamento delle spese

     1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all'articolo 13, la competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del creditore.

     2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento in contanti, può procedere al pagamento del creditore direttamente. I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui all'articolo 42.

     3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei termini temporali previsti dalla normativa vigente nonchè degli obblighi di controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 15. Resa del conto

     1. Il funzionario delegato presenta il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario, entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

     2. Il rendiconto annuale è presentato per unità elementare di bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di ragioneria preposti al controllo.

     3. Nel caso in cui è effettuata una gestione di cassa di cui all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche il relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio.

     4. Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli estinti e dei registri contabili, in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

 

     Art. 16. Controllo di regolarità amministrativo-contabile

     1. Gli atti e i titoli di spesa adottati dal Comando generale e dai reparti amministrativi sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile esercitato dai competenti uffici del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

 

     Art. 17. Spese riservate

     1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attività informativa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza è riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.

     2. Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti relativi alle spese riservate per l'attività informativa e disciplina le modalità di rendicontazione degli oneri sostenuti, di asseverazione della loro attinenza all'attività informativa del Corpo, nonchè quelle di gestione dei fondi.

 

Capo V

Gestione dei materiali

 

     Art. 18. Gestione patrimoniale

     1. I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

     2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con immediatezza, avviene attraverso modalità informatiche in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

     Art. 19. Classificazione dei beni mobili

     1. I beni mobili dello Stato impiegati nell'espletamento delle attività istituzionali demandate al Corpo sono descritti nell'inventario generale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le modalità stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 20. Inventario dei beni mobili

     1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario.

     2. L'inventario, la cui situazione è costantemente aggiornata allo stato esistente, contiene:

     a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la diversa natura e specie;

     b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC e l'anno di acquisizione;

     c) il luogo in cui sono custoditi;

     d) la qualità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

     e) il valore;

     f) il codice identificativo del bene.

     3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.

     4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni.

     5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo.

 

     Art. 21. Consegnatari dei materiali

     1. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili appositamente designati che rendono il conto giudiziale, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, al Comando generale della Guardia di finanza che ne cura l'invio alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per l'acquisizione del visto di regolarità amministrativo-contabile e successivamente all'organo di controllo contabile, tramite il responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti, previa verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione.

     2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo per i materiali impiegati presso i reparti del Corpo. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, è inoltrato al Comando generale, che cura l'invio all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei dati relativi alle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nell'esercizio.

     3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.

     4. Ai sensi del vigente codice di giustizia contabile, l'amministrazione effettua la comunicazione dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili. Le periodiche comunicazioni di variazione, aventi a oggetto nomine e cessazioni, sono effettuate dal responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili, sulla base delle informazioni pervenute al Comando generale dai reparti amministrativi.

 

     Art. 22. Responsabilità dei consegnatari

     1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili degli oggetti ricevuti con documento di consegna.

     2. I consegnatari non possono estrarre nè introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa.

     3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.

     4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto l'incarico di consegnatario.

 

     Art. 23. Carico e scarico dei beni mobili

     1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.

     2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonchè pronta disponibilità dei materiali stessi.

     3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso per vetustà ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49, è disposta con determinazione del dirigente, anche su richiesta del consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto amministrativo.

     4. L'attività dell'organo tecnico è documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente.

     5. Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente recuperati.

     6. Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o irrilevante è considerato rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.

     7. Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati come previsto dall'articolo 21.

 

     Art. 24. Materiali fuori uso per cause tecniche

     1. I reparti amministrativi formulano proposta di dismissione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:

     a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;

     b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.

     2. La proposta è inoltrata al Comando generale, con il parere motivato dell'organo tecnico, nominato dal comandante del reparto amministrativo.

     3. La dismissione dei materiali può essere disposta anche direttamente dal Comando generale.

     4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi devono essere:

     a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;

     b) trasformati;

     c) venduti, previa dichiarazione di fuori uso;

     d) smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.

 

     Art. 25. Vendita di materiali fuori uso

     1. I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti pubblici e le norme di contabilità generale dello Stato. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, può essere svolto un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni può essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

     2. Se le procedure di vendita non si concludono con esito favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale discarico dagli inventari.

     3. Con determinazione del Comandante generale è individuata l'autorità competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono definite le relative procedure attuative.

     4. A seguito della comunicazione del visto e della registrazione del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente è tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei materiali alienati, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.

 

     Art. 26. Cessione e prestito di materiali

     1. Il dirigente dispone, con provvedimento motivato e, se necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione a titolo oneroso dei beni del Corpo, non preventivamente dichiarati fuori uso, in favore di:

     a) personale della Guardia di finanza;

     b) altre pubbliche amministrazioni, autorità estere o privati, per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura militare, per operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità, per ragioni di politica internazionale ovvero per altre motivate esigenze. Lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere autorizzata la cessione gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, autorità estere o privati è stabilito con determinazione del Comandante generale che fissa le modalità, la durata e l'importo.

     4. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del prestito costituiscono proventi riassegnabili.

 

     Art. 27. Amministrazione dei cani

     1. I reparti amministrativi gestiscono i cani assunti in carico per le procedure relative:

     a) all'amministrazione, concernenti la presa in carico, il passaggio di carico e di scarico amministrativo dei cani e la gestione delle risorse finanziarie assegnate;

     b) al mantenimento, con riferimento alle convenzioni per l'assistenza medico veterinaria ordinaria, alle spese per l'assistenza medico veterinaria straordinaria, all'alimentazione speciale diversa da quella di mantenimento, all'equipaggiamento, al materiale addestrativo, al materiale sanitario e ai farmaci, alla manutenzione e alla gestione dei ricoveri;

     c) alla custodia e all'aggiornamento dei fogli matricolari relativamente alle vicende sanitarie, all'impiego e alle variazioni matricolari, alle variazioni di reparto, al cambio di conduttore e ai risultati di servizio.

     2. In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione organica dei cani amministrati e le relative variazioni.

     3. Per l'acquisto dei cani, effettuato con le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, è nominata una commissione composta da tre ufficiali, dei quali almeno uno appartenente al comparto sanitario, specialità veterinaria di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

     4. Gli adempimenti contabili conseguenti alla morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio dei cani sono disciplinati con le modalità stabilite dal presente capo. Ai reparti amministrativi compete la gestione dei fondi da erogare, ai sensi dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

 

Capo VI

Amministrazione del personale

 

     Art. 28. Spettanze

     1. Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale del Corpo è disposto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tramite il sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, sulla base dei dati e delle informazioni comunicate dal punto ordinante di spesa al sistema informativo delle retribuzioni, mediante accreditamento sul conto corrente indicato da ciascun militare.

     2. Il reparto amministrativo designato dal Comando generale quale punto ordinante di spesa, provvede alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascun beneficiario amministrato dal Corpo, riportate nel cedolino mensile.

     3. Le competenze accessorie non ricomprese nel sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato sono liquidate e corrisposte dal reparto amministrativo mediante gli strumenti a disposizione del funzionario delegato, sul conto corrente indicato da ciascun militare, anche diverso da quello di cui al comma 1.

     4. Le competenze accessorie e gli altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime, ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.

     5. I militari del Corpo ricevono, secondo modalità definite con determinazione del Comandante generale, il vestiario e l'equipaggiamento individuale dai reparti amministrativi di cui all'articolo 5 presso i quali sono in forza, che provvedono anche ai compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle unità elementari di bilancio per il vitto e l'alloggio.

 

     Art. 29. Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare

     1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

     2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, il reparto amministrativo richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata è versata su libretti postali di risparmio ed è conteggiata a credito della successione.

 

     Art. 30. Pendenze

     1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennità spettanti.

 

Capo VII

Attività negoziale

 

     Art. 31. Norme generali e di rinvio

     1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia.

     2. Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito.

     3. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali è portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.

     4. Il Comandante generale, sulla base dei poteri di impegno dei fondi per la realizzazione dei programmi di spesa, inerenti alle risorse finanziarie assegnate al Corpo e all'acquisizione delle entrate:

     a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali rapportati al settore, alla natura e all'oggetto delle attività, specifiche competenze e correlate responsabilità alle articolazioni del Comando generale e all'organizzazione periferica in materia di pianificazione e programmazione finanziaria, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

     b) disciplina l'espletamento dell'attività negoziale, in ragione dei seguenti criteri:

     1) distinzione tra funzioni decisionali di indirizzo e controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di gestione delle relative risorse;

     2) semplificazione e standardizzazione delle procedure negoziali;

     3) natura e importo dell'atto negoziale.

 

     Art. 32. Capitolati d'oneri

     1. Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero può avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate.

     2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purchè di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.

     3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.

     4. Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono però essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo.

     5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa.

 

     Art. 33. Programmazione dell'attività contrattuale

     1. La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo è redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

 

     Art. 34. Approvazione

     1. I contratti attivi e passivi stipulati dal Corpo sono approvati:

     a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori dallo stesso delegati;

     b) dal comandante del reparto amministrativo per i contratti stipulati nell'interesse del reparto amministrativo, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

     2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività operative e addestrative, può delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati.

     3. I contratti di cui al comma 1, lettera a), sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

     4. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, svolto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

     5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorità che ha approvato il contratto può, previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti.

     6. Il contratto attivo è eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto è eseguibile dopo l'approvazione.

 

     Art. 35. Competenze delle stazioni appaltanti

     1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella stabilita dall'articolo 34:

     a) l'adozione della decisione di contrarre con individuazione della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico del progetto;

     b) l'adozione del bando di gara, ove previsto;

     c) la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di collaudo o di verifica di conformità;

     d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione;

     e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli eventuali assistenti;

     f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali;

     g) l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini contrattuali.

 

     Art. 36. Responsabile unico del progetto

     1. Il responsabile unico del progetto di cui al codice dei contratti pubblici:

     a) è nominato, con atto formale del dirigente, tra i militari in possesso di adeguata competenza e professionalità in relazione ai compiti per cui è nominato;

     b) sovrintende, avvalendosi dell'eventuale struttura di supporto e di uno o più responsabili di procedimento, ove nominati, per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e per quella di affidamento, al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento previste dal codice dei contratti pubblici.

     2. In caso di mancata nomina, il responsabile unico del progetto si identifica con il dirigente dell'unità organizzativa, competente per l'intervento.

 

Capo VIII

Servizio di cassa

 

     Art. 37. Operazioni di cassa

     1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo.

     2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarità contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonchè ogni altro elemento inerente all'operazione stessa.

     3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.

 

     Art. 38. Utilizzo dei conti correnti

     1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.

     2. Il conto corrente di cui al comma 1 è utilizzato anche quando, nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.

     3. I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.

 

     Art. 39. Utilizzo di carte di credito

     1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

 

     Art. 40. Imputazione delle spese a fondo scorta

     1. Al fine di assicurare la continuità nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta è ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo.

     3. Per speciali esigenze si intendono le situazioni in cui il Corpo:

     a) sostiene spese per lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri soggetti, che verranno successivamente rimborsati;

     b) concede anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, o i fondi permanenti di cui all'articolo 41 del presente decreto.

     4. L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, può avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sarà effettuato, esclusivamente, con le disponibilità di bilancio dello stesso esercizio di pagamento.

     5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi.

     6. I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilità finanziarie.

     7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilità dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità dei reparti amministrativi è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unità elementare di bilancio relativa al fondo scorta.

     8. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, è consentito il reintegro delle disponibilità del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.

 

     Art. 41. Fondi permanenti

     1. Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo può disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato.

     2. Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalità, i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.

     3. Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta.

     4. Il titolare del fondo permanente è personalmente responsabile della regolarità della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione è fornita dai funzionari delegati con la modalità del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente.

 

     Art. 42. Utilizzo dei conti particolari

     1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea delle seguenti operazioni di entrata e di uscita:

     a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni, anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell'articolo 43;

     b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, e pagamenti con le stesse effettuati;

     c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti di cui all'articolo 14, comma 2, successivamente utilizzate per il pagamento del creditore;

     d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

     2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.

     3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale:

     a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo;

     b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto.

     4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 43. Proventi

     1. I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio.

     2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo.

     3. I reparti amministrativi:

     a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione;

     b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle successivamente versate in tesoreria.

     4. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento.

     5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Corpo.

     6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.

 

Capo IX

Servizio vettovagliamento

 

     Art. 44. Servizio di vettovagliamento

     1. Il servizio vettovagliamento del Corpo, concernente il confezionamento e la distribuzione dei pasti, è classificato in:

     a) mense obbligatorie di servizio;

     b) mense non obbligatorie di servizio.

     2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non può essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto.

     3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b), ha la finalità di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attività lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo.

     4. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonchè il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     5. Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

 

     Art. 45. Apporti dell'amministrazione

     1. Il Corpo provvede:

     a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;

     b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;

     c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;

     d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai reparti del Corpo.

     2. Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

 

Capo X

Immobili

 

     Art. 46. Gestione degli immobili

     1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale del Corpo è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato.

     2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione.

 

     Art. 47. Manutenzione e costruzione degli immobili

     1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonchè di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.

 

Capo XI

Responsabilità amministrativa e contabile

 

     Art. 48. Rinvio

     1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonchè del codice di giustizia contabile.

 

     Art. 49. Procedure

     1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi è tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entità del danno da comunicare all'autorità giudiziaria contabile.

     2. Ove la presunta entità del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.

     3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entità del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato.

     4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a 60, decorrenti dalla data della nomina o della designazione di cui ai commi 2 e 3, a:

     a) ricercare tutti i dettagli relativi alla vicenda rappresentata, in modo da addivenire a una valutazione obiettiva e reale circa la dinamica dei fatti;

     b) determinare l'entità dei danni;

     c) contestare ai presunti autori le loro responsabilità;

     d) acquisire agli atti le controdeduzioni dai medesimi eventualmente rese.

     5. Il comandante del reparto amministrativo, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra al competente procuratore regionale della Corte dei conti:

     a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili;

     b) una comunicazione, nei soli casi in cui il danno sia già stato integralmente risarcito dal materiale autore della condotta o siano emersi profili di responsabilità per i quali l'autorità giudiziaria penale abbia già esercitato l'azione penale e partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno.

     6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.

 

     Art. 50. Responsabilità del comandante del reparto amministrativo

     1. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato.

     2. Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 49, comma 2.

     3. Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilità del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili.

     4. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilità possa estendersi al Comandante generale.

 

     Art. 51. Scarico contabile

     1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49, emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore.

     2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.

 

     Art. 52. Recupero dei pagamenti indebiti

     1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito può essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

     2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilità dell'indebito pagamento.

     3. Ove il recupero di cui al comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.

 

     Art. 53. Quantificazione dell'addebito

     1. L'addebito per perdita di materiali è commisurato:

     a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o dall'inventario;

     b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.

     2. L'addebito può essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.

     3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.

     4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.

 

Capo XII

Disposizioni finali

 

     Art. 54. Disposizioni finanziarie e finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il D.M. 14 dicembre 2005, n. 292 del Ministro dell'economia e delle finanze è abrogato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2025  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1717