§ 34.2.117 - L. 27 febbraio 2026, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:27/02/2026
Numero:27


Sommario
Art. 1. 


§ 34.2.117 - L. 27 febbraio 2026, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance.

(G.U. 28 febbraio 2026, n. 49)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 201

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «equipaggiamenti militari» sono inserite le seguenti: «e di difesa civile» e la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

     al comma 2, le parole: «, già presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «già presenti nel territorio» e dopo la parola: «rinnovati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 3, la parola: «risorse» è sostituita dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;

     alla rubrica, la parola: «militari» è soppressa.

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «I giornalisti», dopo le parole: «all'Ordine dei giornalisti» e dopo le parole: «di conflitto armato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «concesso» e la parola: «concesso» è sostituita dalla seguente: «assegnato»;

     al secondo periodo, le parole: «potrà essere ammesso a» sono sostituite dalle seguenti: «può ricevere» e le parole: «e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite massimo complessivo di spesa di».

     Al titolo, la parola: «militari» è soppressa.