| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 34. Difesa |
| Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
| Data: | 27/02/2026 |
| Numero: | 27 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 34.2.117 - L. 27 febbraio 2026, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance.
(G.U. 28 febbraio 2026, n. 49)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 201
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «equipaggiamenti militari» sono inserite le seguenti: «e di difesa civile» e la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;
al comma 2, le parole: «, già presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «già presenti nel territorio» e dopo la parola: «rinnovati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «risorse» è sostituita dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;
alla rubrica, la parola: «militari» è soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «I giornalisti», dopo le parole: «all'Ordine dei giornalisti» e dopo le parole: «di conflitto armato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «concesso» e la parola: «concesso» è sostituita dalla seguente: «assegnato»;
al secondo periodo, le parole: «potrà essere ammesso a» sono sostituite dalle seguenti: «può ricevere» e le parole: «e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite massimo complessivo di spesa di».
Al titolo, la parola: «militari» è soppressa.