Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.2 acque potabili e acquedotti |
Data: | 19/06/2025 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 8. Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 9. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 10. Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 23. Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 24. Modifiche agli allegati al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 |
Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 1.2.134 - D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
(G.U. 4 luglio 2025, n. 153 - S.O. n. 24)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, recante «Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203;
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 1, del
a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
b) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unità distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformità di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformità ai requisiti previsti dal
d) alla lettera l), le parole: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale" (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»;
e) alla lettera n):
1) al primo periodo, le parole: «una rete di distribuzione idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più sistemi di fornitura idro-potabile»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. È altresì considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua.»;
f) alla lettera p), le parole: «delle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «idrico primario» e le parole: «sono altresì considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;» sono soppresse;
g) alla lettera u), dopo le parole: «della qualità» sono inserite le seguenti: «e della quantità», le parole: «per monitoraggio operativo si intende» sono sostituite dalle seguenti: «per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»;
h) la lettera z) è sostituita dalla seguente:
«z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformità alle disposizioni del presente decreto; tale soggetto può essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;»;
i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che include il prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»;
l) alla lettera cc), dopo le parole: «La responsabilità del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono inserite le seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;
n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti:
«ii-bis) "lotto": intera quantità di una partita di merce che è stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti;
ii-ter) "apparecchiatura di trattamento dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformità di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformità ai requisiti previsti dal
ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e destinato a essere immesso sul mercato;
ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario": insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto 2)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»;
2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua di cui, rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter), devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilità del gestore idro-potabile e del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
d) al comma 5, le parole: «, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, nonchè ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonchè ai pertinenti allegati.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»;
b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.»;
b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»;
d) al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: «fattibilità tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso ciò sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);».
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilità dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le parole: «delle Autorità ambientali regionali,» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;
d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la periodicità specificata nell'allegato VI al presente decreto».
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate»;
b) le parole: «Autorità ambientali delle» ovunque ricorrono sono soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della
d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA-SINTAI»;
e) al comma 12, le parole: «Autorità ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e autorità sanitarie»;
f) al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINA-SINTAI e aggiornano»;
g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilità dei dati di SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilità dei dati di SINA-SINTAI»;
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI»;
b) al comma 2:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuate dal gestore idro-potabile»;
2) alla lettera i), le parole: «della conformità di materiali» sono sostituite dalle seguenti: «della conformità di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»;
c) al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) quando un parametro può derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;»;
d) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «Le forniture idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura idro-potabile»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorità sanitaria territorialmente competente. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorità.».
Art. 8. Modifica all'articolo 9 del
1. All'articolo 9, comma 2, del
Art. 9. Modifica all'articolo 10 del
1. L'articolo 10 del
«Art. 10 (Valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste per il loro utilizzo.
2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del
3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla
4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla
5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla
6. In applicazione del
a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attività di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità accreditati, ai fini della notifica ai sensi del comma 5;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di autorità di notifica nazionale;
c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti di cui al comma 1, nonchè di vigilanza sugli organismi notificati;
d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformità prevista dal
8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel
10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla
11. In applicazione delle misure transitorie previste dal
12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle misure transitorie previste ai commi 10 e 11, è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competenti. Per le finalità di cui al primo periodo, le autorità sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a verificare la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente articolo, quali la dichiarazione UE di conformità, gli obblighi di marcatura, la durata del certificato di conformità, riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti, come quelli riguardanti la composizione quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto stesso.».
Art. 10. Modifica all'articolo 11 del
1. L'articolo 11 del
«Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneità dei ReMaF, definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036.
2. I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalità degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneità al consumo umano dell'acqua;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste con il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del
4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque esclusivamente i ReMaF autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa verifica finalizzata ad accertarne la conformità ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezioni B, C e D.
5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono stati preventivamente autorizzati per le finalità di cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del
b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto all'articolo 2, comma 7, del
6. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici avviano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.
7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), può essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro o Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al primo periodo è operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5.
8. Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore economico registra i ReMaF autorizzati in conformità ai commi 4 e 7 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalità riportate nell'allegato IX, sezione F.
9. L'operatore economico registra i biocidi e i presidi medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalità indicate nell'allegato IX, sezione F.
10. Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.
11. È consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di idoneità e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione, etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.
12. Gli operatori economici che fabbricano o commercializzano i ReMaF in conformità al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità, siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualità necessari per l'uso cui sono destinati e le condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;
b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di conformità ai requisiti fissati dal presente articolo, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H;
c) mettono a disposizione delle competenti autorità sanitarie che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformità dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente articolo, oltre che della qualifica del personale deputato a dichiararne la conformità ai sensi della lettera b);
d) informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo, processo produttivo, e su effetti inattesi o nocivi di cui si è venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, ovvero in fase di autorizzazione da parte del CeNSiA;
e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, assicurando le condizioni stabilite per l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il deterioramento della qualità dell'acqua con cui essi sono posti in contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I;
f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano e forniscono evidenza, per quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di tali soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualità dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, è tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed etichettati in conformità al presente articolo e all'allegato IX, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036;
b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I, assicurando altresì il rispetto del campo di applicazione e utilizzo dei ReMaF secondo quanto stabilito in sede di autorizzazione all'immissione sul mercato;
c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di accompagnamento e in etichetta.
14. Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo di garantirne la purezza e la qualità per le finalità di cui al comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori, sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti.
15. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformità attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili su richiesta alle autorità sanitarie.
16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 13 gennaio 2036, è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformità con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7.
18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale entro il 12 gennaio 2036 e conformi alle disposizioni previgenti possono essere utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla suddetta data.».
Art. 11. Modifiche all'articolo 12 del
1. All'articolo 12 del
a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo priorità» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di aree e strutture pubbliche»;
b) al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».
Art. 12. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13 del
a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;
b) al comma 7, la parola: «gestione» è sostituita dalla seguente: «gestioni».
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.»;
c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA» sono inserite le seguenti: «alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio,».
Art. 14. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
Art. 15. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) al comma 2, lettera b), le parole: «al consumo umano, per parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano, o per parametri»;
b) al comma 6, la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «riportare».
Art. 16. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» è inserita la seguente: «annua»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicità almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».
Art. 17. Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19 del
a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»;
c) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;
1.2) il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalità di cui al comma 3, lettera d);»;
2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) attività di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonchè riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneità da adottare nella valutazione della conformità dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonchè per la definizione dei programmi di controllo.»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorità ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le autorità»;
e) al comma 4:
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale;».
Art. 18. Modifiche all'articolo 20 del
1. All'articolo 20 del
a) alla rubrica, la parola: «acqua» è sostituita dalla seguente: «Acqua»;
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano»;
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».
Art. 19. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21 del
a) al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
Art. 20. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del
2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione» sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione»;
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) la violazione della conformità alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformità dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;»;
4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;
c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
Art. 21. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24 del
a) al comma 1, le parole: «Le Autorità ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le autorità», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4 PFAS,»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».
Art. 22. Modifiche all'articolo 25 del
1. All'articolo 25 del
«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, è abrogato il
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.».
Art. 23. Modifica all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
«3. Per le attività di cui all'articolo 19, comma 2, nonchè per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
Art. 24. Modifiche agli allegati al
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al
Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.