§ 1.8.64 - L.R. 10 giugno 2025, n. 25.
Modifica della denominazione del comune di Tripi. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 denominazione e istituzione di comuni
Data:10/06/2025
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifica della denominazione del comune di Tripi.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.8.64 - L.R. 10 giugno 2025, n. 25.

Modifica della denominazione del comune di Tripi. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

(G.U.R. 13 giugno 2025, n. 26 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifica della denominazione del comune di Tripi.

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con referendum autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 18 marzo 2024, la denominazione del comune di "Tripi" è modificata con quella di "Tripi - Abakainon".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

1. Al comma l dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni le parole "in stato di dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno ancora in corso la relativa procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "nei quali, a seguito di procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano di estinzione previsto dall'articolo 256 e successive modificazioni del medesimo decreto legislativo non sia stato adottato da parte dell'organo straordinario di liquidazione entro il 31 dicembre 2024".

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.