§ 1.2.54 - L.R. 18 agosto 2025, n. 23.
Integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto, modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:18/08/2025
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Integrazione all'articolo 9-bis della legge regionale n. 2 del 2014, in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2022 in materia di indennità dei sindaci.
Art. 3.  Integrazione all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988, in materia di composizione degli uffici di gabinetto degli assessori.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 1.2.54 - L.R. 18 agosto 2025, n. 23.

Integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto, modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 in materia di indennità dei sindaci e integrazioni alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione degli uffici di gabinetto degli assessori.

(B.U. 18 agosto 2025, n. 46)

 

Art. 1. Integrazione all'articolo 9-bis della legge regionale n. 2 del 2014, in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9-bis della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non si applicano i commi 1, 2 e 3 se i componenti del gruppo misto delegano all'unanimità il Presidente del gruppo allo svolgimento delle funzioni previste nell'articolo 9. Al rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del gruppo misto, in comando o a tempo determinato, si applica la disciplina di cui all'articolo 9.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2022 in materia di indennità dei sindaci.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è così sostituita:

"d) 70 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;";

b) la lettera e) è così sostituita:

"e) 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;".

 

     Art. 3. Integrazione all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988, in materia di composizione degli uffici di gabinetto degli assessori.

1. Al comma 1 lettera d) dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), il periodo "da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2014" è sostituito dal seguente: "da collaboratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e limitatamente ad una delle tre unità con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, fermo restando, in ogni caso, che la misura del compenso non può superare quella spettante con contratto di lavoro dipendente.".

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).