§ 5.2.104 - L.R. 23 aprile 2025, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 (Interventi in favore dei lucani nel mondo e disciplina della Commissione regionale dei Lucani [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/04/2025
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11
Art. 2.  Modifica al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11
Art. 3.  Modifica alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11
Art. 4.  Modifica al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11
Art. 5.  Modifica alla lettera b) del comma 3, dell’articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11
Art. 6.  Modifica al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11
Art. 6 bis. 
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.2.104 - L.R. 23 aprile 2025, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 (Interventi in favore dei lucani nel mondo e disciplina della Commissione regionale dei Lucani nel mondo e del Forum dei giovani)

(B.U. 23 aprile 2025, n. 20 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11

1. L’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 è così sostituito:

“Articolo 5

Composizione della Commissione regionale dei Lucani nel mondo

1. La Commissione regionale dei Lucani nel mondo è costituita all’inizio di ogni legislatura ed è composta da:

a) Presidente del Consiglio regionale o Consigliere da lui delegato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) due Consiglieri regionali con incarico di Vicepresidente e due Consiglieri regionali con incarico di Segretari;

c) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI (Sezione regionale della Basilicata);

d) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Potenza;

e) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Matera;

f) i Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo;

g) il Presidente dell'Associazione presente nei Paesi in cui non è istituita la Federazione, qualora sia l'unica Associazione presente nel Paese stesso ovvero, nel caso di più Associazioni, un solo rappresentante designato dalle stesse;

h) un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione. I rappresentanti sono designati dall'Assemblea delle Associazioni Italiane, convocata dal Presidente della Commissione;

i) qualora i Presidenti di cui alle precedenti lettere f) g) e h) non siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, comma 4, le Federazioni e le Associazioni designano un rappresentante quale componente della Commissione, in possesso dei predetti requisiti.

Partecipa senza diritto di voto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel mondo – Nino Calice”.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'articolo 11 o da un suo delegato.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, in modo da garantire la rappresentanza di genere, previa designazione da parte dei rispettivi Enti o Organismi di appartenenza.

4. La Commissione costituita ai sensi della legge regionale n. 16/2002 decade con l’entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 2. Modifica al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 è così sostituito:

“4. L’incarico di componente della Commissione può essere ricoperto al massimo per due legislature, anche non consecutive, ed anche qualora l’incarico sia di durata inferiore a quella della legislatura. Per le Commissioni costituite ai sensi della presente legge, non si tiene conto dell’incarico conferito nel mese di dicembre 2024 mentre sono calcolati, ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente comma, tutti gli incarichi di componente ricoperti negli anni precedenti all’entrata in vigore della presente norma.”.

 

     Art. 3. Modifica alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11, le parole: “alle Federazioni, alle Associazioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “alle Federazioni e alle Associazioni iscritte all’Albo regionale”.

 

     Art. 4. Modifica al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 è così sostituito:

“3. Ai componenti della Commissione, esclusi il Presidente e i Consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute in Italia e all'estero, compete il rimborso spese nei limiti spettanti ai dirigenti del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 5. Modifica alla lettera b) del comma 3, dell’articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 è così sostituita:

“b) da 6 rappresentanti, di cui uno per l’Europa, uno per l’America meridionale, uno per l’America settentrionale, uno per l’Africa, uno per l’Oceania e uno per l’Italia, che non abbiano superato i quarant’anni di età, emigrati o discendenti di emigrati, eletti nei Congressi Nazionali dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all’Albo Regionale, ovvero dall’Assemblea delle Associazioni lucane in Italia.”.

 

     Art. 6. Modifica al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11 è così sostituito:

“2. Le Federazioni e le Associazioni iscritte all’Albo regionale inviano contestualmente al Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo ed ai competenti Uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le richieste di contributi con allegata documentazione progettuale. Non possono essere richiesti contributi per finanziare attività di altre Federazioni o Associazioni iscritte all’albo regionale o dei loro iscritti.”.

 

     Art. 6 bis.

1. All’articolo 14, dopo il comma 2 della legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Con le risorse disponibili nel Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati possono essere concessi contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione allo scopo di sostenere l’organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all’estero, nonché di interscambi giovanili tra i cittadini residenti in Basilicata e discendenti dei corregionali all’estero.”.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.