§ 9.2.46 - L. 27 maggio 2025, n. 78.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:27/05/2025
Numero:78


Sommario
Art. 1. 


§ 9.2.46 - L. 27 maggio 2025, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

(G.U. 30 maggio 2025, n. 124)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39

 

     All'articolo l:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

     alla lettera b), le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso".

     3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo".

     3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi".

     3-quinquies. All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

     3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonchè per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile"».