§ 86.12.200 - D.Lgs. 7 ottobre 2024, n. 156.
Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:07/10/2024
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 70 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 86.12.200 - D.Lgs. 7 ottobre 2024, n. 156.

Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi.

(G.U. 21 ottobre 2024, n. 247)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023;

     Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;

     Visto il regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione, del 25 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e, in particolare, l'articolo 70;

     Considerato che il regolamento (UE) n. 1259/2013 ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, la categoria 4, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano, introducendo l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

     Ritenuto necessario prevedere una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione di cui sopra;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 11 marzo 2024;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 4 aprile 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 70 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

     1. All'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera a):

     1.1) al primo periodo, dopo le parole: «tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e», sono inserite le seguenti: «nelle categorie 1, 2, 3 e 4»;

     1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1) del regolamento (UE) 2019/6, in conformità al richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;

     2) alla lettera b), le parole: «dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005,» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 111/2005,»;

     b) al comma 3, le parole: «e del regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;

     c) al comma 5:

     1) al primo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;

     2) al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione del 24 aprile 2015»;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;

     e) al comma 7, le parole: «273/2004, regolamento (CE) n. 111/2005, al regolamento (CE) n. 1227/2005 e al 297/2009» sono sostituite dalle seguenti: «273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005»;

     f) al comma 9:

     1) alla fine del primo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;

     2) al secondo periodo, le parole: «verso uno dei paesi indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015,»;

     3) al terzo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;

     4) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.»;

     g) al comma 10, le parole: «categorie 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005»;

     h) al comma 12, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Può essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;

     i) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Può essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;

     l) al comma 15:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «Gli operatori che svolgono attività commerciali» sono inserite le seguenti: «all'interno del territorio nazionale e» e le parole: «le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 nonchè le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9»;

     2) al secondo periodo, le parole: «in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005, n. 1277/2005 e n. 297/2009» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005.»;

     m) al comma 16, secondo periodo, le parole: «la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005»;

     n) al comma 19, le parole: «e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.