Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/01/2025 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare |
§ 46.8.687 - D.M. 7 gennaio 2025, n. 9.
Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
(G.U. 3 febbraio 2025, n. 27)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 ottobre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL 0010217 P del 22 novembre 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
a) al libro quarto, titolo IX, dopo il capo I, è aggiunto il seguente:
«Capo I-bis - Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)
Art. 941 bis. (Diritto di associazione sindacale). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale di cui agli articoli da 1476 a 1482-bis del codice è esercitato dal personale militare che si trova in una delle posizioni di stato giuridico di cui all'articolo 874 del codice, ad eccezione:
a) dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice;
b) degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
c) del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all'articolo 880, comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9-octies, comma 1, lettera a) del
Art. 941 ter. (Principio di democraticità). - 1. Gli iscritti hanno pari diritti e doveri nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di seguito denominate «APCSM», concorrono paritariamente al loro governo e partecipano in egual modo alle elezioni delle relative cariche con la possibilità di assumere ognuna di esse.
Art. 941 quater. (Albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. L'iscrizione delle APCSM agli albi di cui all'articolo 1477, comma 1, del codice, ovvero ad entrambi gli albi per quelle che annoverano personale di una o più Forze armate e della Guardia di finanza, costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle attività sindacali e per la raccolta dei contributi sindacali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1477.
2. Gli albi di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti internet istituzionali dei rispettivi Ministeri, indicati all'articolo 1477, comma 1, del codice e riportano per ciascuna APCSM:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) codice fiscale;
d) generalità del rappresentante legale;
e) recapito presso cui ricevere le comunicazioni;
f) data di iscrizione e di eventuale cancellazione;
g) esito degli accertamenti di cui all'articolo 1477 del codice;
h) le Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare a cui appartengono i relativi iscritti secondo i rispettivi statuti.
3. La richiesta di iscrizione all'albo, riportante l'indicazione del recapito di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni relative al procedimento di iscrizione, è sottoscritta dal militare promotore cui è rimessa la rappresentanza dell'APCSM ed è trasmessa al Ministero competente, unitamente allo statuto e all'atto costitutivo, tramite posta elettronica certificata. Il deposito si intende effettuato alla data di invio della comunicazione tramite posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i Ministeri competenti pubblicano sui rispettivi siti internet gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali trasmettere la richiesta di iscrizione all'albo.
4. Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dall'articolo 1477, comma 2, del codice, le APCSM depositano presso il competente ufficio del Ministero di riferimento, con le modalità di cui al comma 3, lo statuto e l'atto costitutivo avente data certa, riportante le generalità dei militari promotori e la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza di ciascuno di essi nonchè il nominativo del militare promotore cui è rimessa la rappresentanza dell'APCSM. Per le APCSM interforze il deposito è effettuato presso il Ministero della difesa e, se l'APCSM è riferita anche al personale della Guardia di finanza, anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta di iscrizione all'albo, i Ministeri competenti, anche avvalendosi delle amministrazioni militari di riferimento dell'APCSM, procedono all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.
6. All'esito del procedimento di cui al comma 5, il Ministero competente provvede:
a) in caso di esito positivo dell'accertamento, all'iscrizione dell'APCSM all'albo di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione formale alla medesima associazione, nonchè alla Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e a NoiPA, in relazione alla raccolta dei contributi sindacali di cui all'articolo 1480-quater del codice. L'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali sono consentiti a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione;
b) al rigetto della richiesta di iscrizione con provvedimento motivato, qualora permanga il contrasto delle previsioni statutarie con le disposizioni vigenti.
7. Il Ministero competente, ovvero il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, anche avvalendosi delle amministrazioni militari cui è riferita l'APCSM, ove ne sussista la rilevata necessità e comunque almeno ogni tre anni, effettua i controlli previsti dall'articolo 1477, commi 2 e 4, del codice relativi al rispetto delle prescrizioni e alla permanenza dei requisiti previsti dal libro quarto, titolo IX, capo III, del codice, dandone comunicazione all'APCSM interessata. I controlli di cui al presente comma si concludono con l'emanazione di un provvedimento finale attraverso il quale il Ministero, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate, comunica all'APCSM, alternativamente, l'esito positivo del controllo o l'accertamento di violazioni di legge ovvero della perdita dei requisiti prescritti, con conseguente:
a) intimazione all'associazione a far cessare la violazione rilevata ovvero a ripristinare i requisiti prescritti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
b) cancellazione dall'albo di cui al comma 1, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, ovvero di mancata ottemperanza all'intimazione di cui alla lettera a).
8. Il provvedimento di cancellazione dall'albo di un'APCSM rappresentativa adottato ai sensi del comma 7, lettera b), è tempestivamente comunicato dal Ministero competente anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire la tempestiva ripartizione delle prerogative sindacali fra le altre associazioni rappresentative.
9. Le comunicazioni di cui all'articolo 1477, comma 4, del codice avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
Art. 941 quinquies. (Limitazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall'articolo 627 del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo articolo 627.
2. La Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento verifica, con cadenza almeno annuale, il rispetto del limite indicato dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, informando, in caso di violazione, il Ministero competente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice. Per le associazioni a carattere interforze la verifica è effettuata dallo Stato maggiore della difesa, sulla base dei dati comunicati da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui la medesima APCSM si riferisce e le procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice sono svolte dal Ministero della difesa, di concerto, nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, l'amministrazione interessata comunica, per ciascuna associazione di riferimento, il numero complessivo, nonchè quello distinto per le singole categorie di cui al comma 1, delle deleghe valide rilasciate dai propri iscritti alla data indicata dallo Stato maggiore della difesa, evidenziando il rispetto del limite di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, con riguardo al numero di iscritti complessivo.
3. Alle associazioni è fatto divieto di:
a) utilizzare denominazioni, stemmi, emblemi e ogni altro segno distintivo delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 300 del codice e all'articolo 2, comma 28, della
b) stabilire le proprie sedi o eleggere i propri domicili sociali presso le unità o strutture ministeriali di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera f), del codice, ivi incluse quelle in uso o nella disponibilità delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare ovvero di associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi:
a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche;
b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalità associative;
c) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti.
Art. 941 sexies. (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Le APCSM possono avvalersi di professionisti non militari iscritti ai relativi albi professionali, previa stipula di contratto di collaborazione o affidamento del servizio, per l'assistenza fiscale e la consulenza nei confronti dei propri iscritti.
2. Le facoltà previste dall'articolo 1476-ter, comma 4, lettera a), del codice sono esercitate dai titolari di cariche nazionali delle APCSM nei confronti dei Ministeri competenti e delle strutture individuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento.
3. Il Ministro competente e gli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare possono ricevere le APCSM delegando a tal fine un proprio rappresentante.
Art. 941 septies. (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Le APCSM individuano nei propri statuti, per ciascun livello organizzativo, gli organi o gli incarichi statutari preposti alle interlocuzioni con le competenti articolazioni periferiche delle amministrazioni militari di riferimento e comunicano tempestivamente alle stesse i nominativi dei referenti delle articolazioni periferiche.
2. Ciascuna amministrazione militare individua, nell'ambito della rispettiva autonomia ordinamentale, le unità organizzative, di livello areale e comunque non inferiore a quello regionale o paritetico, competenti alle relazioni con le articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative.
Art. 941 octies. (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). - 1. Il bilancio preventivo delle APCSM predisposto ai sensi dell'articolo 1480-quater, comma 5, del codice è reso conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed è approvato entro il 31 gennaio successivo, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1476-bis, comma 2, lettera d), del codice il rendiconto della gestione dell'anno precedente di cui all'articolo 1480-quater, comma 5, del codice riporta in forma separata l'indicazione dei proventi derivanti dall'attività di assistenza fiscale e consulenza rese in favore dei propri iscritti. Il rendiconto è reso conoscibile agli iscritti entro il 15 maggio di ciascun anno secondo le modalità individuate dall'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed è approvato entro il 31 maggio successivo secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sui siti internet delle APCSM, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 1480-quater, comma 5, del codice.
Art. 941 novies. (Revoca della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di revoca della delega di cui all'articolo 1480-quater, comma 3, del codice, le APCSM comunicano ai propri iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell'ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
2. Le deleghe non rinnovate nei termini di cui al comma 1 cessano di avere validità al 31 dicembre dell'anno in cui è comunicata la variazione dell'ammontare del contributo.
Art. 941 decies. (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle alle quali gli statuti dell'APCSM attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.
2. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1476-quater del codice, le APCSM possono attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle amministrazioni militari di riferimento, secondo procedure stabilite nel rispettivo statuto e con esclusiva rilevanza interna all'associazione medesima.
3. Il divieto previsto dall'articolo 1477-ter, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unità, enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo o altri incarichi in relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, è attribuita la potestà disciplinare del comandante di corpo.
4. Gli organi statutari nazionali delle APCSM comunicano tempestivamente i nominativi dei propri iscritti eletti alle cariche di cui all'articolo 1477-ter, comma 1, del codice all'amministrazione militare di riferimento, che ne cura l'annotazione nella relativa documentazione personale.
5. La sussistenza o la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice è tempestivamente comunicata dalle amministrazioni militari di riferimento alle APCSM, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Le APCSM provvedono all'attribuzione delle relative cariche direttive entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1477 del codice, decorsi i quali decadono le cariche direttive attribuite a qualsiasi titolo prima dell'iscrizione all'albo.
Art. 941 undecies. (Locali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare:
a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilità logistiche, idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta;
b) pubblica sui rispettivi siti internet istituzionali l'elenco dei locali di cui alla lettera a) comprensivo delle giornate e delle fasce orarie di disponibilità.
2. Ciascuna APCSM rappresentativa può formulare all'amministrazione militare di riferimento apposita istanza per l'utilizzo in via non esclusiva di uno o più locali di cui all'elenco del comma 1. L'istanza indica le generalità dei militari iscritti designati quali referenti dell'Amministrazione militare per l'utilizzo dei medesimi locali.
3. Le amministrazioni rendono disponibili alle APCSM rappresentative i locali muniti degli arredi essenziali, previa stipula di apposito atto. Le strumentazioni e il materiale di consumo necessari per lo svolgimento delle attività sindacali sono a carico delle associazioni utilizzatrici. I locali sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni sindacali secondo modalità concordate tra le medesime associazioni.
4. Per l'autorizzazione all'accesso presso i locali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dalle amministrazioni concedenti.
5. Le amministrazioni concedenti hanno facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei locali di cui al presente articolo per eccezionali e motivate esigenze di servizio o logistiche.
Art. 941 duodecies. (Modalità di gestione delle prerogative sindacali). - 1. Ai fini dell'articolo 1480, comma 14, del codice, per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'APCSM fruisce del permesso sindacale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1480, comma 5, del codice:
a) ciascuna APCSM rappresentativa individua le procedure per la contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dai rispettivi iscritti titolari di cariche. Le medesime associazioni possono chiedere, non più di una volta al mese, alle amministrazioni militari di riferimento la verifica della disponibilità residua delle ore di permesso alle stesse attribuite;
b) ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare individua nel proprio ambito l'articolazione preposta alla contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dal rispettivo personale e il relativo responsabile, dandone informazione sui rispettivi siti istituzionali.
3. Ciascuna APCSM individua fra i propri iscritti un militare responsabile della certificazione dell'avvenuta fruizione dei permessi da parte dei rispettivi titolari di cariche, comunicandone il nominativo alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La certificazione dell'avvenuta fruizione del permesso è effettuata dall'articolazione nazionale o periferica, di livello non inferiore a quello regionale, dell'APCSM, rispettivamente per permessi fruiti da militari titolari di cariche nazionali ovvero periferiche. La mancata fruizione del permesso sindacale già autorizzato è tempestivamente comunicata dall'APCSM nelle medesime forme.
4. Il comandante che autorizza la fruizione del permesso sindacale informa contestualmente l'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, individuata ai sensi del comma 2, lettera b). L'eventuale rinuncia al permesso già autorizzato è comunicata tempestivamente nelle medesime forme.
5. Ai sensi dell'articolo 50, commi 3 e 4, del
a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:
1) gli elenchi nominativi del personale collocato in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, suddivisi per associazione rappresentativa;
2) il numero complessivo e i nominativi dei militari che hanno beneficiato dei permessi sindacali, retribuiti e non, suddivisi per associazione rappresentativa;
b) entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la concessione dei permessi sindacali in favore del personale dipendente.
6. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, lettera a), numero 2), entro il 31 gennaio di ogni anno, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare predispongono per ciascuna APCSM i prospetti riepilogativi dei permessi sindacali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono controfirmati dal rispettivo responsabile della certificazione di cui al comma 3, ovvero, in caso di diniego della controfirma, ne riportano le motivazioni. I prospetti così predisposti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alle APCSM rappresentative di riferimento. In caso di APCSM interforze tali prospetti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alla competente articolazione dello Stato maggiore della difesa, che, previa aggregazione dei dati ricevuti dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare in un unico prospetto per ciascuna APCSM, li inoltra alle associazioni rappresentative. Entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi prospetti riepilogativi, le APCSM verificano le ore e la titolarità dei rispettivi permessi fruiti per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Entro i successivi cinque giorni e comunque dal 1° aprile i dati risultanti dalla banca dati GEDAP sono definitivi.
7. Nel caso in cui, anche all'esito delle verifiche di cui al comma 6, risultino ore di permesso erroneamente utilizzate in misura superiore a quella spettante nell'anno, le stesse sono compensate dalla Forza armata o dalla Forza di polizia a ordinamento militare con le ore spettanti nell'anno immediatamente successivo, fino a capienza del monte ore attribuito all'APCSM ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. Per l'eventuale eccedenza le Forze armate o le Forze di polizia a ordinamento militare procedono al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti con oneri a carico dell'APCSM.
Art. 941 terdecies. (Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita:
a) nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri;
b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza.
2. Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita è impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza.
Art. 941 quaterdecies. (Diritto di assemblea). - 1. Alle riunioni convocate dalle APCSM nell'esercizio del diritto di assemblea può partecipare anche il personale militare non iscritto.
2. Per lo svolgimento delle riunioni l'amministrazione mette a disposizione locali che, compatibilmente con la situazione logistica e infrastrutturale dei reparti interessati, sono idonei a garantire la vivibilità e la riservatezza dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle istallazioni militari. Le modalità di utilizzo dei locali sono concordate con congruo anticipo con i comandanti di corpo da cui dipendono i reparti in cui insistono i locali stessi. Eventuale documentazione audiovisiva dell'attività svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione deve essere acquisita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali con modalità tali da non compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o dell'attività istituzionale. Senza il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), del
3. Entro il giorno antecedente alla riunione, i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica richiesta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza. Il permesso è concesso purchè siano salvaguardate le prioritarie esigenze dello svolgimento dei servizi istituzionali. I permessi sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza sono giustificati con diversi istituti previsti dall'ordinamento. Ciascuna amministrazione militare adotta misure tecniche e organizzative affinchè i dati relativi alla causale inerente al permesso siano trattati unicamente dal personale gerarchicamente sovraordinato competente, nonchè da quello deputato alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 941 quindecies. (Relazioni sindacali informative e consultive). - 1. L'informazione preventiva è assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice.
2. La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. Fatti salvi i casi di necessità e urgenza o di prioritaria esigenza dell'amministrazione, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento acquisiscono il parere anche senza particolari formalità. La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie:
a) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
b) qualità e salubrità dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense;
c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare;
e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo.
3. Le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 si attuano a cura:
a) dello Stato maggiore della difesa, di concerto con le articolazioni centrali del Ministero della difesa, per le circolari e direttive emanate da queste ultime, nonchè per le disposizioni applicative degli accordi sindacali di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del
b) delle unità organizzative individuate ai sensi dell'articolo 1477-bis del codice, per questioni di esclusivo interesse locale.
Art. 941 sedecies. (Rappresentatività). - 1. La misurazione della rappresentatività si effettua nel primo anno di ogni triennio negoziale, rapportando il numero delle deleghe sindacali con la forza effettiva, calcolata sulla base del numero di militari individuato ai sensi degli articoli 875, 878 e 880, comma 1, lettera a), del codice, nonchè degli articoli 9-bis, comma 1, lettera b), e 9-ter del
a) dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre deve essere sottratto quello delle revoche pervenute alle amministrazioni militari entro il 31 ottobre precedente e quello delle deleghe per cui è cessata la relativa validità ai sensi dell'articolo 941-novies, comma 2;
b) sono utili per il computo del dato associativo al 31 dicembre le nuove deleghe rilasciate entro il medesimo termine, la cui validità decorre dal 1° gennaio successivo.
2. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dell'imponibile fiscale delle voci stipendio e indennità integrativa speciale, ovvero della paga del personale in ferma prefissata, ovvero del trattamento di quiescenza e dell'indennità del personale in ausiliaria.
3. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 1° marzo dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. È data facoltà alle associazioni di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e l'eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 15 aprile dell'anno di rilevazione, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
4. La riduzione del contributo sindacale al di sotto del limite di cui al comma 2 determina, dall'anno in cui tale riduzione ha effetto ai sensi dell'articolo 941-novies, la perdita da parte dell'APCSM dei requisiti per essere riconosciuta rappresentativa a livello nazionale. Le amministrazioni centrali comunicano tempestivamente l'intervenuta riduzione del contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per l'adozione dei provvedimenti di modifica dei decreti emanati ai sensi degli articoli 1478, comma 5, e 1480, comma 5, del codice.
Art. 941 septiesdecies. (Diritto di visita alle strutture e ai reparti). - 1. Le visite di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), del codice non sono consentite presso strutture e reparti afferenti a Forze armate ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare estranee a quella cui l'APCSM è riferita. Nel caso di enti interforze, la visita è consentita solo se l'APCSM è rappresentativa del personale in forza ai predetti enti.
2. L'attività di visita di cui al comma 1 non può interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, nè comporta l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis del codice. È comunque precluso l'accesso alle aree sensibili come da disposizioni di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e a quelle destinate a funzioni operative.
Art. 941 octiesdecies. (Informazione e pubblicità). - 1. Per lo svolgimento e la pubblicizzazione dell'attività di pertinenza le APCSM possono avvalersi di un sito internet dedicato in esclusiva all'APCSM stessa, privo di inserzioni pubblicitarie, ovvero sponsorizzazioni. Le attività di informazione e pubblicità delle associazioni non possono interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali o comportare oneri per l'amministrazione.»;
b) al libro nono, titolo II, dopo l'articolo 1125-bis, è inserito il seguente:
«Art. 1125 ter. (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Ai fini di cui all'articolo 2257-ter, comma 1, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i decreti con cui i Ministri competenti hanno conferito l'assenso alla costituzione di APCSM prima della data di entrata in vigore della
2. In fase di prima applicazione, le APCSM provvedono all'attribuzione delle cariche ai sensi dell'articolo 1477-ter del codice entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ove non abbiano già provveduto ai sensi dell'articolo 941-decies, comma 6, decorsi i quali decadono le cariche attribuite a qualsiasi titolo.».
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 422