Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/05/2025 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3. |
Art. 2. Interventi di cui alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 in materia di tassa automobilistica regionale. |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria. |
Art. 5. Variazioni al bilancio della Regione. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 5.3.558 - L.R. 12 maggio 2025, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.
(G.U.R. 16 maggio 2025, n. 22 - S.O. n. 15)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) alla riga n. 371 della Tabella 1 di cui all'articolo 1, nella sezione "Oggetto" le parole "Lavori di restauro, consolidamento e riqualificazione delle aree limitrofe del Ponte Panarello e Ponte Vecchio-Fiumara (I Stralcio)" sono sostituite dalle parole "Lavori di allargamento della strada comunale Scondito, tratto compreso tra la via Salita al bosco e il torrente San Calogero";
b) alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 4, le parole "ATS Promozione e valorizzazione" sono sostituite dalle parole "Consorzio Cultura e tradizioni";
c) alla lettera ddd) del comma 2 dell'articolo 5 le parole "marketing territoriale" sono sostituite dalle parole "per l'organizzazione degli eventi "Scenari 2025", "Modica Summer Fest" e "Replay Music Festival" da realizzarsi all'interno del centro storico come individuato nella zona A del piano regolatore";
d) alla lettera mm) del comma 3 dell'articolo 7 le parole "parrocchia di San Giovanni Nepomuceno" sono sostituite della parola "diocesi";
e) alla lettera aaaa) del comma 3 dell'articolo 7 le parole "Palazzo Bonomo" sono sostituite dalle parole "Palazzo Bellomo".
Art. 2. Interventi di cui alla
1. L'intervento di cui alla lettera y) del comma 2 dell'articolo 4 della
2. L'intervento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della
3. L'intervento di cui alla lettera xx) del comma 2 dell'articolo 9 della
4. L'intervento di cui alla lettera lll) del comma 2 dell'articolo 9 della
5. I contributi di cui agli articoli 58 e 67 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Variazioni al bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa alla presente legge.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato
(Omissis)