§ 6.2.503 - L.R. 2 gennaio 2025, n. 2.
Modifiche all’articolo 22 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:02/01/2025
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024 n. 14 “Collegato alla legge di stabilità regionale n. 24”
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza


§ 6.2.503 - L.R. 2 gennaio 2025, n. 2.

Modifiche all’articolo 22 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”

(B.U. 2 gennaio 2025, n. 1 - S.O.)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024 n. 14 “Collegato alla legge di stabilità regionale n. 24”

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024 n. 14 - Collegato alla legge di stabilità regionale n. 24 le parole “esclusivamente per il primo trimestre dell’anno 2024” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2024,” ed alla fine del comma 1 dopo le parole “strutture private accreditate” sono aggiunte le parole “il rinvenimento di ulteriori economie alla data del 31 dicembre 2024 viene assegnato con i criteri di cui al presente articolo.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024” è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle strutture private accreditate con budget ridotto nonché di operare perequazione territoriale, in via prioritaria le risorse sono destinate alle strutture con budget inferiore a euro 300.000 ed alle strutture insistenti in ambiti territoriali meno serviti”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024” è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26, nell’ambito delle economie per esse previste, con particolare riferimento alle prestazioni ambulatoriali erogate in favore dei minori e degli adolescenti”.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.