§ 5.3.31 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 5.
Sostegno all’Università degli studi della Basilicata per l’azione di promozione della sostenibilità economica, ambientale e sociale nelle aree interne


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:07/01/2025
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifica alla L.R. 24 luglio 2006, n. 12
Art. 2.  Modifiche al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 24 luglio 2006 n. 12
Art. 3.  Modifiche all’art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.3.31 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 5.

Sostegno all’Università degli studi della Basilicata per l’azione di promozione della sostenibilità economica, ambientale e sociale nelle aree interne

(B.U. 7 gennaio 2025, n. 3 Speciale)

 

Art. 1. Modifica alla L.R. 24 luglio 2006, n. 12

Dopo l’articolo 4 della L.R. 24 luglio 2006, n. 12 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis. Conferenza Strategica di Piano

1. È costituita, quale organo consultivo, la Conferenza Strategica di Piano per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del Piano dodicennale dell’accordo triennale.

2. La Conferenza Strategica di Piano è composta da tre rappresentanti del Senato Accademico dell’Università, dal legale rappresentante per ciascuna delle due Province, dal legale rappresentante dei Comuni presso cui ha sede l’Università; della Conferenza fanno parte, altresì, il legale rappresentante del Consiglio degli Studenti dell’Università, il legale rappresentante delle Consulte Provinciali degli Studenti medi e il legale rappresentante del Forum regionale dei giovani.”

 

     Art. 2. Modifiche al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 24 luglio 2006 n. 12

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 12/2006 dopo la parola “sentita” e prima delle parole “la competente Commissione” sono aggiunte le parole “la Conferenza Strategica di Piano e”;

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 12/2006 dopo le parole “da sottoporre” e prima delle parole “all’approvazione del Consiglio” sono aggiunte le parole “sentita la competente Commissione,” [1].

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33

All’articolo 13 della L.R. 33/2010 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“1 bis. A partire dall’anno 2028 e alla fine di ogni triennio, l’importo di cui al comma 1 è indicizzato e rivalutato sulla base del tasso di inflazione calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 


[1] Rectius, "Al comma 1 dell’articolo 3" (N.d.R.).