§ 5.1.169 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 7.
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 – Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/01/2025
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Commissione per gli IAA
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.1.169 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 7.

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 – Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali

(B.U. 7 gennaio 2025, n. 3 Speciale)

 

Art. 1. Commissione per gli IAA

1. Al comma 2 dell’art. 10 lettera a) della L.R. 6 dicembre 2017, n. 35“Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali” dopo la parola “coordinamento” viene inserita la seguente dicitura: “ovvero esperto esterno con comprovata esperienza nell’ambito degli IAA almeno quinquennale”.

2. Al comma 2 dell’art. 10 lettera c) della L.R. del 6 dicembre 2017, n. 35 “Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali” la dicitura “un fisioterapista” viene sostituita da “un coadiutore del cane, del gatto e del coniglio esperto”.

3. Al comma 2 dell’art. 10 la lettera h) della L.R. del 6 dicembre 2017, n. 35 “Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali” la lettera h) viene sostituita dalla seguente dicitura “h) un neuropsichiatra o psichiatra quale rappresentante dell’ordine dei medici”.

4. Al comma 2 dell’art. 10 lettera j) della L.R. del 6 dicembre 2017, n. 35 “Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali” la dicitura “un addestratore di equidi specializzato in doma dolce specializzato in IAA” viene sostituita dall’espressione “un coadiutore del cavallo e dell’asino esperto con comprovata esperienza”.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 10 bis. Costituzione della Commissione per gli IAA

1. La Commissione si intende regolarmente costituita anche con un numero minimo di 7 (sette) esperti.”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.