§ 4.6.26 - L.R. 24 ottobre 2024, n. 33.
Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche e protezione civile
Data:24/10/2024
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Integrazione all’articolo 2 della legge regionale n. 28/2023
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.6.26 - L.R. 24 ottobre 2024, n. 33.

Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare, di residenza anagrafica e dimora abituale)

(B.U. 28 ottobre 2024, n. 53 Speciale)

 

Art. 1. Integrazione all’articolo 2 della legge regionale n. 28/2023

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine di garantire misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale, ai nuclei familiari e alle persone di cui al comma 1 è riconosciuto, a valere sul Fondo, un contributo di solidarietà, determinato secondo i criteri di erogazione da determinarsi con il Regolamento (Disciplina dell’accesso al Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgombrate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 28/2023), non cumulabile con le spese di cui al comma 3.”.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Gli oneri di cui al comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale n. 28/2023 trovano capienza sulle risorse già stanziate sul bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.