Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità pubbliche e protezione civile |
Data: | 24/10/2024 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione all’articolo 2 della legge regionale n. 28/2023 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.6.26 - L.R. 24 ottobre 2024, n. 33.
Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare, di residenza anagrafica e dimora abituale)
(B.U. 28 ottobre 2024, n. 53 Speciale)
Art. 1. Integrazione all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di garantire misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale, ai nuclei familiari e alle persone di cui al comma 1 è riconosciuto, a valere sul Fondo, un contributo di solidarietà, determinato secondo i criteri di erogazione da determinarsi con il Regolamento (Disciplina dell’accesso al Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgombrate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Gli oneri di cui al comma 3 bis dell’articolo 2 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.