Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 07/01/2025 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione all’articolo 17 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 4.4.139 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 6.
Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto)
(B.U. 7 gennaio 2025, n. 3 Speciale)
Art. 1. Integrazione all’articolo 17 della
1. Dopo il comma 10 ter dell’articolo 17 della
“10 quater. Prima del rilascio del titolo autorizzativo per le nuove istanze di realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la Società proponente deve presentare all’Autorità competente:
a) quadro economico finanziario del progetto asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con
b) dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che il soggetto proponente l'impianto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.