§ 71.2.305 - D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.
Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:28/03/2024
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Art. 6.  Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 7.  Disposizioni di coordinamento
Art. 8.  Disposizioni transitorie
Art. 9.  Disposizioni finanziarie


§ 71.2.305 - D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

(G.U. 6 aprile 2024, n. 81)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), l'articolo 2, commi, 1, 2 e 3, e gli articoli 3, 4 e 6;

     Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150»;

     Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

     Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

     Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, l'articolo 103;

     Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 73;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante «Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio»;

     Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente in data 24 gennaio 2024 e 5 marzo 2024 e in data 24 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 giugno 2022, n. 71;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

     1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «sulle proposte» sono inserite le seguenti: «del Primo presidente della Corte di cassazione o» e dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o»;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

     d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.

     2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

     2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

     a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;

     b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;

     c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;

     e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;

     f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;

     g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;

     h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;

     i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

     2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

     2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.»;

     e) al comma 2-quinquies, le parole: «commi 2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter»;

     f) il comma 3 è abrogato;

     g) al comma 3-sexies, le parole: «si osservano le procedure previste dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

     1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter»;

     b) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

     1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.

     1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinchè il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.»;

     c) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter»;

     d) all'articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

     1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

     1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinchè il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26

     1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

     «o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

     b) dopo il titolo I è inserito il seguente:

 

     «TITOLO I-bis

     Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario

 

     Art. 17 sexies. Oggetto

     1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151.

     2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.

 

     Art. 17 septies. Programma e modalità

     1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.

     2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola.

     3. I corsi sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola.

 

     Art. 17 octies. Costi

     1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

     1. All'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «ogni quattro anni,» sono inserite le seguenti: «sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura,»;

     b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.»;

     b) al comma 4:

     1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza;»;

     2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) diritto dell'Unione europea;»;

     3) alla lettera m) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.»;

     c) al comma 5 dopo le parole «straniera prescelta» sono inserite le seguenti «e una valutazione di idoneità psico-attitudinale» e dopo le parole «l'insufficienza» sono inserite le seguenti «nel colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio psico-attitudinale»;

     d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale.»;

     e) al comma 6 dopo le parole «commissione esaminatrice» sono inserite le seguenti «, su proposta del Consiglio universitario nazionale,»; dopo le parole «prova orale» sono inserite le seguenti «e docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche»; dopo le parole «orali relative» sono inserite le seguenti «, rispettivamente,»; dopo le parole «sono docenti» sono inserite le seguenti «e al colloquio psico-attitudinale».

     2. All'articolo 2, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»;

     3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

     4. Al capo II del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10 bis. Fascicolo personale del magistrato

     1. Ferma la disciplina del fascicolo personale di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, tenuto in modalità informatica secondo le disposizioni dettate dal Consiglio medesimo.

     2. Nel fascicolo sono inseriti, per ogni anno di attività:

     a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonchè i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;

     b) i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b);

     c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno, in modo tale che il numero dei provvedimenti acquisiti sia idoneo a dare effettiva rappresentazione del lavoro del singolo magistrato per ogni anno in valutazione. I criteri di scelta a campione assicurano l'acquisizione di non meno di un terzo dei provvedimenti cautelari e di prevenzione che incidono direttamente sulla libertà personale e la libera disponibilità dei beni, nonchè dei provvedimenti che riguardano i minori;

     d) i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

     e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che interessano il magistrato;

     f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;

     g) gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonchè gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

     h) i rapporti dei capi dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;

     i) gli ulteriori elementi che il Consiglio superiore della magistratura ritiene debbano essere inseriti.

     3. Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato.

     4. Gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

     b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11. Valutazione della professionalità

     1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Il medesimo periodo non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato.

     2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in alcun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, nè quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

     a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato;

     b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonchè all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, e del contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonchè alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonchè per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

     d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni. In particolare, disciplina:

     a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui all'articolo 10-bis, comma 2, lettera c), in modo tale che possano essere inseriti nel fascicolo del magistrato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

     b) i dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis, in modo tale che siano documentati:

     1) il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti;

     2) il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;

     3) l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi;

     c) i criteri e i moduli di redazione:

     1) delle relazioni dei magistrati, in modo tale che contengano esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione;

     2) dei rapporti dei dirigenti degli uffici;

     3) dei pareri dei consigli giudiziari, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi, stabilendo che gli atti indicati nei numeri che precedono devono essere formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicando il numero massimo di pagine degli atti medesimi;

     d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

     e) i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

     f) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

     4. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

     5. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa diversi da quelli indicati nel comma 1, secondo periodo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purchè attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

     6. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

     7. Il Consiglio superiore della magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

     8. Allo svolgimento delle attività previste dal presente capo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

     c) dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 11 bis. Procedimento di valutazione

     1. Alla scadenza del periodo di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

     a) il fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis e le ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

     b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e l'ulteriore documentazione che egli ritenga utile sottoporre ad esame, nei limiti fissati dal Consiglio superiore della magistratura; in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, il magistrato allega alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

     c) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

     d) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonchè le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

     2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

     3. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 1 e 2, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla ulteriore documentazione acquisita e ai verbali delle audizioni. Se il consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere è redatta in modalità semplificata, anche con rinvio alle parti del rapporto integralmente condivise.

     4. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

     5. Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

     6. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, nonchè sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

     7. Se ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

 

     Art. 11 ter. Esito della valutazione di professionalità

     1. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

     2. Il giudizio positivo è articolato, sulla base dei criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.

     3. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Se il nuovo giudizio è "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

     4. Nel caso di cui al comma 3, se permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "non positivo" può seguire un ulteriore giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi nè a funzioni di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

     5. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

     6. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

     7. Nel caso di cui al comma 5, se risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "negativo" può seguire un giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di quattro anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

     8. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, dopo un giudizio "negativo" o un giudizio "non positivo" espresso ai sensi del comma 7 esprime un nuovo giudizio "negativo", il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

     9. Le audizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 5.».

     5. Al capo III del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12:

     1) al comma 5, il secondo periodo è soppresso, e dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.»;

     2) i commi 13, 15, 16 e 17 sono abrogati;

     3) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di legittimità, per effetto del presente comma, è possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di "ottimo".»;

     b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

     «Art. 12 bis. Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

     1. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.

     2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, fermi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 5, è oggetto di valutazione, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Questa è valutata da una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura individua, con propria delibera:

     a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

     b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità;

     c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso.

     4. Ai fini della valutazione delle attitudini:

     a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;

     b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a);

     c) è altresì attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

     d) le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

     5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione è fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonchè per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilevo anche le attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonchè gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.

     6. Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.

     7. In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno quattro anni.

     8. Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, nè superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.».

     6. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'ultimo periodo è soppresso.

     7. Al capo IX del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 46 bis. Forme e limiti della domanda

     1. La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, va presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura.

     3. Ogni magistrato non può avere contemporaneamente pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario.

     4. Il Consiglio superiore della magistratura non può valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facoltà dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.

 

     Art. 46 ter. Pubblicità e trasparenza

     1. Il deposito della domanda e quello della eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio superiore della magistratura tramite inserimento nel sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza.

     2. Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, la relazione del magistrato, il rapporto del capo dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Dalla documentazione pubblicata sono eliminati, mediante oscuramento, a cura del gestore del sito e su indicazione dell'interessato, i riferimenti a dati personali di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina i criteri e i moduli di redazione degli atti di cui al comma 2, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi e stabilendo che essi siano formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicandone il numero massimo di pagine.

 

     Art. 46 quater. Ordine di trattazione e durata del procedimento

     1. Le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

     2. La trattazione in commissione non può avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

     3. La commissione può derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, se la decisione definitiva sulla procedura precedente è preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

     4. La commissione può altresì derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, quando la definizione anticipata di una procedura più recente è imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.

     5. Nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura è pubblicato l'ordine di trattazione, nonchè ogni eventuale provvedimento reso ai sensi dei commi 3 e 4.

     6. La commissione trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione.

     7. Quando l'assemblea plenaria delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 46 quinquies. Audizioni

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.

 

     Art. 46 sexies. Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto, oltre a quanto contenuto nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, dei pareri eventualmente espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato nonchè dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio. Il Consiglio definisce le modalità per l'acquisizione dei pareri, garantendo che quelli dei magistrati e dei dirigenti amministrativi siano acquisiti in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato.

     2. I pareri del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. Rimane riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.

     3. I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.

 

     Art. 46 septies. Modalità di acquisizione dei pareri

     1. Il capo dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio superiore della magistratura notizia della domanda di partecipazione al concorso, ne dà immediata comunicazione al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati, invitandoli a trasmettere al consiglio giudiziario i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.

     2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

     3. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui all'articolo 46-sexies sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato.

 

     Art. 46 octies. Valutazione e comparazione dei candidati

     1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12.

     2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra:

     uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;

     uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;

     uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;

     uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;

     uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

     3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.

     4. Il merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacità del magistrato che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

     5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali, maturate sia partecipando ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.

     6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari.

     7. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi:

     a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4;

     b) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attività svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni;

     c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti;

     d) la capacità di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio;

     e) la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;

     f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonchè le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate;

     g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione;

     h) la varietà di esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria;

     i) la conoscenza delle norme ordinamentali;

     l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attività formative;

     m) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;

     n) la documentazione trasmessa dalla Scuola Superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2006;

     8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonchè i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.

 

     Art. 46 nonies. Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo

     1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente:

     a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

     b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria.

     2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio superiore della magistratura la propria relazione, la relazione dell'autorità presso cui è stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto espletata.

     3. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

 

     Art. 46 decies. Valutazione ai fini della conferma

     1. Ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale.

     2. I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma. Si applica l'articolo 46-septies, comma 3.

     3. Ai fini della conferma il Consiglio superiore della magistratura valuta, oltre alla relazione del magistrato sull'attività svolta, il parere del consiglio giudiziario e l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonchè le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la raccolta a campione dei rapporti da parte del consiglio giudiziario.

     4. Ai fini di cui al comma 3, il Consiglio superiore della magistratura valuta la capacità del magistrato di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

     5. Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del capo dell'ufficio valuta l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacità di darvi attuazione.

     6. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio.

 

     Art. 46 undecies. Mancata richiesta di conferma

     1. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo è previsto anche nel caso in cui il magistrato non chieda la conferma di cui agli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1. L'esito della valutazione è in ogni caso considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

 

     Art. 46 duodecies. Cause ostative alla conferma

     1. La reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive può costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45.

     2. Tale rilevanza può essere attribuita ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

 

     Art. 46 terdecies. Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi

     1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.».

     8. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: «dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7».

     9. All'articolo 52, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

     1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «almeno quadriennale» sono aggiunte le seguenti: «e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti,»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine,» sono aggiunte le seguenti: «a coloro che hanno conseguito la laurea,».

 

     Art. 7. Disposizioni di coordinamento

     1. All'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «di cui all'articolo 7-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, comma 1».

     2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».

     3. All'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».

     4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

     5. All'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

     a) al comma 2, la parola: «due» è sostituita dalla parola «tre» e le parole: «la terza valutazione di professionalità» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di professionalità prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «e terroristica» sono aggiunte le seguenti: «nonchè nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale».

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

     1. Il Consiglio superiore della magistratura adotta le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dal presente decreto, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.