Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
Data: | 04/03/2024 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Requisiti della ZLS |
Art. 4. Requisiti della ZLS interregionale |
Art. 5. Proposta di istituzione e Piano di sviluppo strategico ZLS |
Art. 6. Istruttoria |
Art. 7. Istituzione e durata della ZLS |
Art. 8. Procedura di revisione della ZLS |
Art. 9. Misure di organizzazione e funzionamento |
Art. 10. Comitato di indirizzo |
Art. 11. Cabina di regia ZLS |
Art. 12. Misure di semplificazione |
Art. 13. Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e attività di monitoraggio |
Art. 14. Norme di coordinamento |
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 54.4.676 - D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40.
Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(G.U. 2 aprile 2024, n. 77)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
Visto il
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027»;
Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, recante l'approvazione della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;
Vista la decisione della Commissione europea C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022, recante l'approvazione della modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto l'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 65, della predetta legge, nella parte in cui prevede che: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 di conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 di «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante la delega di funzioni al Ministro on. Raffaele Fitto;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01417/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «ZLS»: la Zona Logistica Semplificata di cui all'articolo 1, comma 62, della
b) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal
c) «Piano di sviluppo strategico ZLS»: il Piano di cui all'articolo 1, comma 63, ultimo periodo della
d) «Consorzi di sviluppo industriale»: i consorzi di cui all'articolo 36 della
e) «Carta degli aiuti di stato a finalità regionale»: la Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 finale del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni.
Art. 2. Finalità
1. Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della
2. Il presente regolamento è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonchè l'insediamento di nuove imprese.
3. Il presente regolamento definisce, in particolare:
a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Art. 3. Requisiti della ZLS
1. La ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, la ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.
3. Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
4. Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla
5. Il limite di cui al comma 4, terzo periodo, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova», di cui all'articolo 7 del
6. Alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 in quanto compatibili.
Art. 4. Requisiti della ZLS interregionale
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 62, della
2. Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.
Art. 5. Proposta di istituzione e Piano di sviluppo strategico ZLS
1. Il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta è corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale, e con la programmazione regionale, nonchè:
a) la delimitazione della ZLS, la documentazione identificativa delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate e evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale, nonchè di quelle ammesse ai benefici ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale;
b) l'elenco delle infrastrutture, ivi comprese le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, già esistenti nelle aree di cui alla lettera a);
c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS;
d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZLS, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui all'articolo 13, comma 2, nel caso la ZLS ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
e) l'individuazione delle eventuali semplificazioni amministrative, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge che la regione intende adottare per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS, con particolare riguardo a quelle necessarie a garantire l'istituzione di uno sportello unico digitale presso il quale gli imprenditori interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica possano presentare il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento;
f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del Piano di sviluppo strategico;
g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico, nonchè le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
i) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonchè attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS;
l) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.
Art. 6. Istruttoria
1. L'istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento verifica la completezza del Piano di sviluppo strategico ZLS con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 5 e acquisisce le valutazioni di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare riguardo agli aspetti fiscali e doganali, e quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei profili infrastrutturali.
2. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, può richiedere, ai fini dell'approvazione, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico ZLS.
Art. 7. Istituzione e durata della ZLS
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13.
3. L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialità, nè incide sulla destinazione d'uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici.
4. L'inserimento di una area della ZLS nelle aree di interazione porto-città di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della
Art. 8. Procedura di revisione della ZLS
1. Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico della ZLS, come istituite ai sensi degli articoli 3 e 4, può essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
2. Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10, anche su iniziativa del Presidente della regione per le ZLS di cui all'articolo 3, comma 1, o dei Presidenti delle regioni interessate dalla modifica del perimetro, in caso di ZLS, istituite ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, o dell'articolo 4, predispone, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5. La proposta è trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all'articolo 5, acquisendo le osservazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli aspetti fiscali e doganali.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di rimodulazione è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Se all'esito dell'istruttoria non è possibile accogliere integralmente la proposta formulata dal Comitato di indirizzo, il decreto di cui al primo periodo è adottato sentita la regione interessata.
4. L'intera procedura si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.
5. Ai fini dell'aggiornamento ovvero della modifica del Piano di sviluppo strategico della ZLS, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di modifica ovvero di aggiornamento è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 9. Misure di organizzazione e funzionamento
1. Gli organi di governo della ZLS sono il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.
Art. 10. Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è il soggetto per l'amministrazione della ZLS. È istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, ed è composto da:
a) il Presidente della regione o suo delegato, che lo presiede. In caso di ZLS interregionale, la presidenza è assegnata a uno dei Presidenti delle regioni interessate individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato;
b) il Presidente dell'Autorità di sistema portuale;
c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
f) un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti;
g) il Presidente della provincia o delle province ricomprese, in tutto o in parte, nella ZLS, in qualità di uditore, o suo delegato;
h) i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati.
2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorità di sistema portuale, nonchè della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento interno, che definisce:
a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;
b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;
c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZLS, nonchè delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.
4. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.
5. Il Comitato di indirizzo:
a) assicura gli strumenti che garantiscono l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZLS, nonchè la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZLS, l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi;
b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 15-bis della
c) definisce le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico nel rispetto della normativa europea, delle normative vigenti in materia di sicurezza, nonchè di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della
d) svolge la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, oggetto delle semplificazioni di cui all'articolo 5 del
e) si attiva per la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate;
f) effettua il controllo che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZLS per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 64, della
g) assicura il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo con la pianificazione e la programmazione regionale e dell'Autorità di Sistema Portuale;
h) sovrintende all'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che si intenda stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;
i) assicura l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonchè dei dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
l) propone le modifiche al perimetro della ZLS ai sensi dell'articolo 8, comma 2, fermo restando il rispetto del limite massimo delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1.
6. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti, ai fini della verifica dei profili di legalità, con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZLS.
Art. 11. Cabina di regia ZLS
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS, finalizzate a garantirne la piena operatività e l'azione sinergica.
2. La Cabina di regia ZLS è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome in cui sono istituite le ZLS e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS, qualora diversi dai Presidenti delle regioni, nonchè dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.
3. La Cabina di regia è convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, periodicamente, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, al fine di verificare e monitorare gli interventi nelle ZLS, l'andamento delle attività e l'efficacia delle misure di incentivazione concesse.
Art. 12. Misure di semplificazione
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della
2. Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere nell'area ZLS. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorità competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
3. La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
4. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono, altresì, delle seguenti misure di semplificazione:
a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del
c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonchè di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
d) per le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 64, della
5. Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del
Art. 13. Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e attività di monitoraggio
1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud individua, in raccordo con il Comitato di indirizzo, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 10, comma 5, lettera i), consenta di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:
a) numero di nuove imprese insediate nella ZLS suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZLS;
c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZLS suddivise per classe dimensionale;
d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.
3. Al termine dei sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza almeno biennale in caso di rinnovo, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS di cui all'articolo 7.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14. Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla gestione e al funzionamento, nonchè agli organi di amministrazione, integrano e modificano il Piano di sviluppo strategico delle ZLS già istituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le predette disposizioni si applicano, altresì, in quanto compatibili alla ZLS di cui all'articolo 7 del
2. I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 844
Allegato 1
(articolo 3, comma 3)