Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 09/05/2024 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale |
Art. 2. Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale |
Art. 3. Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa |
Art. 4. Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 46.8.677 - D.L. 9 maggio 2024, n. 61. [1]
Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
(G.U. 9 maggio 2024, n. 107)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonchè ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate;
Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari [2]
Art. 1. Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonchè 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice di cui al
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del codice di cui al
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze [6].
Art. 2. Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale
1. Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate
Art. 3. Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa [8]
1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 4. Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti
1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, primo periodo, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [11].
Capo III [12]
Disposizioni finali
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonchè ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate;
Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)
Art. 1. Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2. Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale
1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate
Art. 3. Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa
1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della
Art. 4. Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti
1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, della
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[8] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Intitolazione inserita dalla L. di conversione.