§ 40.1.287 - D.M. 21 marzo 2024, n. 74.
Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:21/03/2024
Numero:74


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


§ 40.1.287 - D.M. 21 marzo 2024, n. 74.

Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.

(G.U. 7 giugno 2024, n. 132)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

     Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta;

     Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;

     Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni;

     Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l'altro, all'adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, recante «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito: «la Commissione»);

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;

     Considerato che è stata più volte rappresentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;

     Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;

     Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, è stato possibile individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;

     Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici;

     Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e che, vista l'uniformità dei materiali, può rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;

     Considerato che la ridetta norma tecnica è stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilità all'ossidazione 110° C»;

     Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale;

     Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;

     Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 ottobre 2021;

     Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota del 12 luglio 2023;

     Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1° marzo 2024;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al paragrafo 1:

     1) alla lettera h), il nono rigo della tabella è sostituito dal seguente:

 

«Stabilità all'ossidazione 110 °C

(h)

Min. 2

ISO 6886»;

 

     2) dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:

     «h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:

 

Proprietà

Unità di misura

Valori limite

Metodo di prova

Densità a 15 °C

(kg/m³)

850-970

ISO 6883

Densità a 60 °C

(kg/m³)

820-940

UNI EN ISO 3675

Viscosità a 50 °C

(cST)

Max. 100

UNI EN ISO 3104

Contenuto di acqua

(%m/m)

Max. 1

UNI EN ISO 12937

Ceneri

(%m/m)

Max. 0.05

ISO 6884

Sedimenti totali

(mg/kg)

Max. 1.500

ISO 10307-1

Potere Calorifico Inferiore

(MJ/kg)

Min. 33

ASTDM D 240

Punto di infiammabilità

°C

Min. 120

ISO 15267

Stabilità all'ossidazione 110°C

(h)

Min. 2

ISO 6886

Residuo carbonioso

(%m/m)

Max. 1,5

UNI EN ISO 10370

Acidità forte (SAN)

(mgKOH/g)

LR

ASTDM-D-664

Zolfo

mg/kg

Max. 200

UNI EN ISO 20884

Solventi organici clorurati

mg/kg

LR

EN ISO 16035

Solventi idrocarburici (Esano)

mg/kg

Max. 300

UNI EN ISO 9832»;

 

     b) al paragrafo 3:

     1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera h-bis) e lettera h-quater)»;

     2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la denominazione "oli e grassi vegetali"».

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1589