Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 21/03/2024 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
§ 40.1.287 - D.M. 21 marzo 2024, n. 74.
Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
(G.U. 7 giugno 2024, n. 132)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 281, comma 5, del
Visto l'articolo 293, comma 1, del
Visto l'articolo 298, comma 2, del
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del
Visto l'allegato X alla parte quinta del
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, recante «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298, comma 2-ter, del
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;
Considerato che è stata più volte rappresentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del
Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;
Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, è stato possibile individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;
Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici;
Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e che, vista l'uniformità dei materiali, può rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;
Considerato che la ridetta norma tecnica è stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilità all'ossidazione 110° C»;
Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del
Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del
Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 ottobre 2021;
Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota del 12 luglio 2023;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del
1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte quinta del
a) al paragrafo 1:
1) alla lettera h), il nono rigo della tabella è sostituito dal seguente:
«Stabilità all'ossidazione 110 °C |
(h) |
Min. 2 |
ISO 6886»; |
2) dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:
«h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:
Proprietà |
Unità di misura |
Valori limite |
Metodo di prova |
Densità a 15 °C |
(kg/m³) |
850-970 |
ISO 6883 |
Densità a 60 °C |
(kg/m³) |
820-940 |
UNI EN ISO 3675 |
Viscosità a 50 °C |
(cST) |
Max. 100 |
UNI EN ISO 3104 |
Contenuto di acqua |
(%m/m) |
Max. 1 |
UNI EN ISO 12937 |
Ceneri |
(%m/m) |
Max. 0.05 |
ISO 6884 |
Sedimenti totali |
(mg/kg) |
Max. 1.500 |
ISO 10307-1 |
Potere Calorifico Inferiore |
(MJ/kg) |
Min. 33 |
ASTDM D 240 |
Punto di infiammabilità |
°C |
Min. 120 |
ISO 15267 |
Stabilità all'ossidazione 110°C |
(h) |
Min. 2 |
ISO 6886 |
Residuo carbonioso |
(%m/m) |
Max. 1,5 |
UNI EN ISO 10370 |
Acidità forte (SAN) |
(mgKOH/g) |
LR |
ASTDM-D-664 |
Zolfo |
mg/kg |
Max. 200 |
UNI EN ISO 20884 |
Solventi organici clorurati |
mg/kg |
LR |
EN ISO 16035 |
Solventi idrocarburici (Esano) |
mg/kg |
Max. 300 |
UNI EN ISO 9832»; |
b) al paragrafo 3:
1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera h-bis) e lettera h-quater)»;
2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la denominazione "oli e grassi vegetali"».
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1589