§ 17.2.570 - Ordinanza 19 aprile 2024, n. 180.
Modifiche e integrazioni al Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022; nonchè all'Ordinanza n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:19/04/2024
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di edilizia in zona rurale. Integrazioni all'art. 9 del TURP
Art. 2.  Disposizioni in materia di interventi unitari. Integrazioni all'art. 14 del TURP
Art. 3.  Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee e termini connessi. Modifiche all'art. 27 del TURP, all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 2016 e all'art. 13 dell'ordinanza [...]
Art. 4.  Disposizioni in materia di acquisto di edifici in alternativa alla ricostruzione. Integrazioni all'art. 30 del TURP
Art. 5.  Disposizioni in materia di contributi. Modifiche agli articoli 73 e 114 del TURP
Art. 6.  (Disposizioni in materia di termini. Integrazioni all'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024 e all'art. 59 del TURP
Art. 7.  Modifiche e integrazioni per novellazione del TURP
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 17.2.570 - Ordinanza 19 aprile 2024, n. 180.

Modifiche e integrazioni al Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022; nonchè all'Ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024 e all'Ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023.

(G.U. 27 giugno 2024, n. 149)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

     Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

     Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 (rubricato «Edilizia in zona rurale») del TURP, ai sensi del quale: «Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, ovvero con accorpamento degli stessi, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti»;

     Ritenuto che per tutti gli edifici appartenenti all'azienda agricola, deve essere consentito presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel Testo unico; e che l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento deve essere individuato nel minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto; e che i costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie devono essere in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo;

     Visto, in particolare, l'art. 14 (rubricato «Interventi unitari») del TURP, ai sensi del quale:

     «1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o più edifici danneggiati con destinazione abitativa e/o produttiva e/o destinate a pertinenza contigui e/o strutturalmente interconnessi.

     2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente art. 13.

     3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 124 comma 1, del presente Testo unico.

     4. Resta ferma l'applicazione del precedente art. 13, comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonchè dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

     5. La domanda di contributo dovrà essere corredata dal verbale di assemblea, dalle procure e autocertificazioni sulla base dei modelli individuati da specifici atti del Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate alle attività professionali di competenza dei rappresentanti del condominio non sono ammesse a contributo.

     6. In presenza di più proprietari è possibile prevedere la costituzione del consorzio o di altre forme associative per gestire l'intervento unitario. In tal caso, qualora il numero di edifici - di cui al comma 1 - sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.

     7. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.»;

     Ritenuto di dover chiarire che, al di fuori dei casi attualmente previsti nell'art. 14, in presenza di un complesso immobiliare con destinazione d'uso produttiva ed al fine di migliorare la funzionalità dell'azienda, la ricostruzione degli edifici possa avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del medesimo soggetto legittimato, ovvero con accorpamento degli stessi. Anche in questo caso si ritiene che debba essere consentito presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico; e che l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento debba essere individuato nel minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto; e che i costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie debbano in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo;

     Visto, in particolare, l'art. 27 in materia di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive, e in particolare, i commi 9 e 10, del TURP che stabiliscono:

     «9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

     a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;

     b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

     10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

     a. entro il 30 aprile 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 31 marzo 2024;

     b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 31 marzo 2024»;

     Viste, altresì, le seguenti ordinanze:

     n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

     n. 118 del 7 settembre 2021, recante «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma»;

     n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica»;

     n. 157 del 28 novembre 2023, recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

     Visti, in particolare, i commi 7 e 8 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 2016 (introdotti dall'Ordinanza n. 157 del 2023), ai sensi del quale:

     «7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

     a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;

     c. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

     8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

     c. entro il 30 aprile 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 31 marzo 2024;

     d. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 31 marzo 2024;

     Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15 (rubricato «Sospensione attività di demolizione strutture temporanee») dell'ordinanza n. 118 del 2021 che stabiliva il termine per la sospensione delle attività di demolizione delle strutture temporanee fissato da ultimo al 31 marzo 2024 ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 dell'ordinanza n. 157 del 2023 e dell'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 2022;

     Visto, in particolare, l'art. 13 (rubricato «Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull'edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024») dell'ordinanza n. 157 del 2023, ai sensi del quale:

     «1. I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonchè i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, ai fini della conservazione definitiva delle strutture temporanee concesse, come previsto dall'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata, qualora gli interventi sull'edificio originario siano conclusi alla data del 31 marzo 2024, entro i successivi centoventi giorni, hanno facoltà di presentare apposita richiesta, con le modalità indicate all'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale. Nel caso si renda necessario il ricorso ad una variante degli strumenti urbanistici, il termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma inizia a decorrere dall'approvazione della variante stessa.

     2. Ai fini dell'assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del Presidente della Regione - Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 commi 8 e 9 del decreto legge 11 novembre 2016 n. 205 i cui effetti sono stati conservati dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, non si applica la decurtazione del contributo di cui al periodo che precede.

     3. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.»;

     Ritenuto necessario procedere con una posticipazione del termine del 30 aprile 2024 di almeno sei mesi al 31 ottobre 2024 e per l'effetto consentire la presentazione della relativa domanda a tutti coloro che abbiano ultimato i lavori o gli interventi entro il 30 settembre 2024, riallineando a tali dati tutti i termini connessi;

     Visto, in particolare, l'art. 30 del TURP (rubricato «Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione», nel testo modificato dall'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023) che al comma 1 stabilisce quanto segue:

     «1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo e conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della valutazione della sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi, nei casi di obbligatorietà della stessa, e ubicato nello stesso comune»;

     Ritenuto di consentire le delocalizzazioni in altro edificio anche se quest'ultimo sia localizzato in altro Comune, previo assenso dei Comuni interessati, in altro Comune con popolazione non superiore a trentamila abitanti, purchè confinante e all'interno della stessa Regione;

     Visti, in particolare, il comma 1 dell'art. 73 (rubricato «Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi»), e il comma 2 dell'art. 114 (rubricato «Contributo del Commissario per i compensi professionali») che stabiliscono quanto segue:

     art. 73, comma 1, «Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori nonchè al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonchè, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonchè a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività, nonchè all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del vice Commissario;

     art. 114, comma 2, «Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonchè, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonchè a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato a dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. Il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio può essere svolto, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori, quando diverso dal progettista architettonico»;

     Ritenuto di dover procedere a una riformulazione degli stessi chiarendo una serie di profili soggettivi relativi ai professionisti coinvolti nelle attività di ricostruzione privata e ai rapporti tra questi, i soggetti beneficiari e gli Uffici speciali per la ricostruzione;

     Vista l'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024, recante «Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni», non ancora entrata in vigore;

     Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Proroga eccezionale dei termine di esecuzione dei lavori di ricostruzione privata») che stabilisce quanto segue:

     «1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell'anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonchè delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficoltà legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

     2. La proroga di cui al comma 1 è sempre cumulabile con quella prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022»;

     Visto, altresì, l'art. 2 della medesima ordinanza n. 174 del 2024 (rubricato «Termini di esecuzione e di sospensione dei lavori. Modifiche all'art. 59 del Testo unico della ricostruzione privata») il quale introduce modifiche all'art. 59 del TURP e, in dettaglio:

     il comma 1 sostituisce con il seguente testo quello del comma 6 dell'art. 59 del TURP: «6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine è di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.»;

     il comma 2 sostituisce con il seguente testo quello del comma 8 dell'art. 59 del TURP: «8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi»;

     Considerate le gravi situazioni socio-economiche-sanitarie che si sono registrate a partire dall'emergenza pandemica registratasi, in particolare, negli anni dal 2020 al 2023, nonchè gli eventi bellici internazionali verificatesi e tutt'ora in corso in Europa e in Medio-Oriente a partire dall'anno 2022, e le conseguenti crisi energetiche e di approvvigionamento e incremento dei costi delle materie prime e dei beni di consumo;

     Ritenuto di tener conto dell'impatto di tali situazioni nei cantieri della ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale, stabilendo un quadro giuridico chiaro in ordine al regime delle proroghe per il completamento dei relativi lavori, fissando una disciplina per tutti quei cantieri i cui decreti di concessione siano intervenuti fino a tutto l'anno 2021, con lavori in corso di esecuzione nel corso dell'anno 2022 e per i quali non sia intervenuta la comunicazione di fine lavori, così coprendo tutte le casistiche ad oggi rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

     Ritenuto, pertanto, di integrare il disposto dell'art. 1 dell'ordinanza n. 174 del 2024, prevedendo - salvi i casi in cui tra committente ed esecutore non risulti già pendente un contenzioso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale ovvero in sede arbitrale - l'assegnazione di un termine straordinario per il completamento dei lavori non superiore a sei mesi, decorso il quale si procede alla revoca del contributo;

     Ritenuto, altresì, di chiarire i rapporti tra proroghe e sospensioni dei termini di conclusione dei lavori e contenziosi tra il committente e i vari soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione privata;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

     Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di edilizia in zona rurale. Integrazioni all'art. 9 del TURP

     1. All'art. 9, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata sono aggiunti i periodi che seguono:

     «Per tutti gli edifici appartenenti a una azienda agricola è possibile presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. L'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto. I costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie sono in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo.».

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di interventi unitari. Integrazioni all'art. 14 del TURP

     1. All'art. 14 del Testo unico della ricostruzione privata dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

     «8. Al di fuori dei casi di cui ai commi che precedono, in presenza di un complesso immobiliare con destinazione d'uso produttiva ed al fine di migliorare la funzionalità dell'azienda, la ricostruzione degli edifici può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del medesimo soggetto legittimato, ovvero con accorpamento degli stessi. In tali ipotesi, è possibile presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. L'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto. I costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie sono in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo.».

 

     Art. 3. Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee e termini connessi. Modifiche all'art. 27 del TURP, all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 2016 e all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 2023

     1. All'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche:

     (a) al comma 9, lettera a), le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024»;

     (b) al comma 10, lettera a), le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024»; e le parole «30 aprile 2024» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2024»;

     (c) al comma 10, lettera b), le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024».

     2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

     «7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

     a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;

     b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

     8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

     a. entro il 31 ottobre 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

     b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.».

     3. Il termine di sospensione delle attività di demolizione delle strutture temporanee di cui all'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, come prorogato da ultimo dall'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e dall'art. 12 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 è fissato al 30 settembre 2024.

     4. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 2023, è apportata la seguente modifica:

     le parole «31 marzo 2024» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2024».

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di acquisto di edifici in alternativa alla ricostruzione. Integrazioni all'art. 30 del TURP

     1. All'art. 30, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche:

     dopo le parole «e ubicato nello stesso comune» e prima del punto, aggiungere le seguenti parole: «o, previo assenso dei Comuni interessati, in altro Comune con popolazione non superiore a trentamila abitanti, purchè confinante e all'interno della stessa Regione».

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di contributi. Modifiche agli articoli 73 e 114 del TURP

     1. L'art. 73, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

     «1. Il contributo è erogato, dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori e alle imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali, nonchè ai professionisti incaricati dell'asseverazione e del coordinamento dell'intervento, della progettazione architettonica, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della relazione geologica, del collaudo dell'intervento, nonchè di altre prestazioni specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, fermo restando il limite massimo previsto dal comma 2 del successivo art. 114. Il contributo è, altresì, erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio o al consorzio per le spese di funzionamento; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del vice Commissario.».

     2. L'art. 114, comma 2, del Testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

     «2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica, nonchè, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, al coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonchè a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato a dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. L'incarico dell'asseverazione e il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio possono essere svolti, in sede di presentazione dell'istanza di contributo, da uno dei professionisti incaricati della progettazione, scelto dal beneficiario, e, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori.».

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di termini. Integrazioni all'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024 e all'art. 59 del TURP

     1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 174 del 9 aprile 2024, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

     «3. In considerazione delle difficoltà susseguenti all'emergenza pandemica da COVID-19 e alle crisi belliche internazionali in corso, per i cantieri i cui decreti di concessione siano intervenuti fino a tutto l'anno 2022 e per i quali non sia intervenuta la comunicazione di fine lavori entro i termini stabiliti dalla legge e dalle ordinanze vigenti, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, accertato che non sia pendente un contenzioso tra le pari in sede giurisdizionale ovvero in sede arbitrale, comunica al beneficiario del contributo l'intervenuta scadenza assegnando un termine straordinario, non superiore a otto mesi, per l'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, trova applicazione il comma 10 dell'art. 59 del Testo unico per la ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.».

     2. All'art. 59 del Testo unico della ricostruzione privata, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

     «8-bis. I termini di cui ai precedenti commi 6 e 7, nonchè quelli oggetto di proroghe anche straordinarie per l'ultimazione dei lavori restano sospesi, su istanza del committente, nel caso in cui siano pendenti contenziosi con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1. La sospensione opera per un periodo non superiore a tre mesi e, in caso di domanda cautelare, fino alla decisone assunta in tale sede dai competenti organi giurisdizionali.

     8-ter. Salvo diversa ed espressa volontà delle parti, le proroghe e le sospensioni dei termini stabilite dal presente articolo o dalla normativa vigente in materia di ricostruzione privata non incidono sulle conseguenze negozialmente pattuite discendenti dal ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini fissati nei singoli contratti di diritto privato stipulati con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1».

 

     Art. 7. Modifiche e integrazioni per novellazione del TURP

     1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli che precedono nel Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la tecnica della novellazione.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/).

     2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1395