§ 17.2.553 - Ordinanza 28 dicembre 2023, n. 166.
Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata «Testo unico della ricostruzione privata»e all'ordinanza n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/12/2023
Numero:166


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e norma di coordinamento
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata
Art. 3.  Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata
Art. 4.  Dichiarazione di efficacia


§ 17.2.553 - Ordinanza 28 dicembre 2023, n. 166.

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata «Testo unico della ricostruzione privata»e all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022.

(G.U. 10 aprile 2024, n. 84)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

     Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

     Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel Testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

     Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

     Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata nonchè alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»;

     Vista l'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023, recante «Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonchè all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021»;

     Vista l'ordinanza n. 144 del 28 giugno 2023, recante «Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022 recante "Testo unico della ricostruzione privata" e successive modificazioni ed integrazioni, n. 137 del 2023, all'ordinanza speciale n. 14 del 2021, nonchè disposizioni in materia di cessioni dei crediti e altre misure connesse»;

     Vista l'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata Testo unico della ricostruzione privata»;

     Vista l'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018»;

     Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

     Vista l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022;

     Ritenuto opportuno, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata e garantire una maggiore chiarezza interpretativa ed operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 89, 94 e 95 in tema di immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, del Testo unico della ricostruzione privata;

     Ritenuto altresì di dover apporre modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di interventi di conservazione, restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di proprietà privata ricompresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

     Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

     Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2023, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e norma di coordinamento

     1. All'art. 9, comma 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, le parole «è stabilito alla data del 31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2024.».

     2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 2 della presente ordinanza.

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata

     1. Al Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 89, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) "immobili sottoposti a tutela paesaggistica costruiti in data posteriore al 1945": gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data posteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui alle precedenti lettere f) e g);»;

     b) all'art. 94, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) del 10% per gli immobili rientranti alla lettera g-bis) dell'art. 89 (paesaggistici "specifici" o paesaggistici "generici" o di piano paesaggistico costruiti dopo il 1945) per gli interventi di conservazione, restauro e ricostruzione;»;

     c) all'art. 94, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera g-bis) del precedente comma 1»;

     d) all'art. 95, comma 2, secondo periodo, le parole «di cui all'allegato n. 8 al presente Testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente art. 94, comma 1»;

 

     Art. 3. Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata

     1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

 

     Art. 4. Dichiarazione di efficacia

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del 11 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 237