§ 10.2.152 - L. 4 luglio 2024, n. 104.
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:04/07/2024
Numero:104


Sommario
Art. 1.  Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali
Art. 2.  Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui [...]
Art. 3.  Giornata nazionale dell'ascolto dei minori
Art. 4.  Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Art. 5.  Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
Art. 6.  Estinzione della Fondazione Italia sociale
Art. 7.  Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle [...]
Art. 8.  Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità


§ 10.2.152 - L. 4 luglio 2024, n. 104.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

(G.U. 19 luglio 2024, n. 168)

 

Art. 1. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali

     1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

 

     Art. 2. Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo

     1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

     «10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è altresì istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonchè per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese nè altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso».

     2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonchè delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali».

 

     Art. 3. Giornata nazionale dell'ascolto dei minori

     1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

     2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.

     3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

     1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

     b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

     c) all'articolo 13:

     1) al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia»;

     4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3»;

     d) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;

     e) all'articolo 30, comma 2:

     1) alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

     2) alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;

     3) alla lettera c), le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7 unità»;

     f) all'articolo 31, comma 1:

     1) alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;

     2) alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;

     3) alla lettera c), le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «20 unità»;

     g) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «venti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati»;

     h) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice»;

     i) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «eventualmente aderisca» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,»;

     l) all'articolo 48:

     1) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione»;

     2) al comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e»;

     m) all'articolo 87, comma 3:

     1) le parole: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;

     2) le parole: «il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;

     n) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     «15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;

     o) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonchè alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

 

     Art. 5. Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

     1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».

 

     Art. 6. Estinzione della Fondazione Italia sociale

     1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.

 

     Art. 7. Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni

     1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:

     «Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati».

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.