Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 04/07/2024 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali |
Art. 2. Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui [...] |
Art. 3. Giornata nazionale dell'ascolto dei minori |
Art. 4. Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 |
Art. 5. Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 |
Art. 6. Estinzione della Fondazione Italia sociale |
Art. 7. Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle [...] |
Art. 8. Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità |
§ 10.2.152 - L. 4 luglio 2024, n. 104.
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
(G.U. 19 luglio 2024, n. 168)
Art. 1. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali
1. All'articolo 1, comma 801, della
Art. 2. Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo
1. All'articolo 21 del
«10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del
2. All'articolo 39 della
a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonchè delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del
Art. 3. Giornata nazionale dell'ascolto dei minori
1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al
1. Al codice del Terzo settore, di cui al
a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del
b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
c) all'articolo 13:
1) al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalità giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia»;
4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3»;
d) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;
e) all'articolo 30, comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7 unità»;
f) all'articolo 31, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;
3) alla lettera c), le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «20 unità»;
g) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «venti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati»;
h) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al
i) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «eventualmente aderisca» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,»;
l) all'articolo 48:
1) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione»;
2) al comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e»;
m) all'articolo 87, comma 3:
1) le parole: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
2) le parole: «il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
n) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
o) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonchè alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 5. Modifica al
1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del
Art. 6. Estinzione della Fondazione Italia sociale
1. L'articolo 10 della
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.
Art. 7. Modifica al testo unico di cui al
1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
«5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al
Art. 8. Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:
«Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.