§ 3.8.99 - L.R. 2 luglio 2024, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di semplificazione del commercio su aree [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:02/07/2024
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 6.  Norma di prima applicazione.
Art. 7.  Invarianza della spesa.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 3.8.99 - L.R. 2 luglio 2024, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

(B.U. 5 luglio 2024, n. 90)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “ed in forma itinerante” sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività, contestualmente all’invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.”, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni, con le modalità di cui all’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.”;

c) al comma 2 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”;

d) al comma 4 quater le parole: “al comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso comune in cui è esercitata l’attività”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All’articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: “e nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;

b) al comma 4 dopo le parole: “Le imprese”, sono aggiunte le seguenti: “che presentano la SCIA oppure”;

c) al comma 5 dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono aggiunte le seguenti: “o di presentazione della SCIA”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;

b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;

c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorsi centoventi giorni, il titolo abilitativo decade.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Subingresso dei titoli abilitativi.”;

b) alla lettera b) del comma 3, le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;

c) al comma 5 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.

 

     Art. 6. Norma di prima applicazione.

1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.

 

     Art. 7. Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.