Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 02/07/2024 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 6. Norma di prima applicazione. |
Art. 7. Invarianza della spesa. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 3.8.99 - L.R. 2 luglio 2024, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
(B.U. 5 luglio 2024, n. 90)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività, contestualmente all’invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell’articolo 9 del
c) al comma 2 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”;
d) al comma 4 quater le parole: “al comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso comune in cui è esercitata l’attività”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 bis
1. All’articolo 4 bis della
a) al comma 2 dopo le parole: “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: “e nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;
b) al comma 4 dopo le parole: “Le imprese”, sono aggiunte le seguenti: “che presentano la SCIA oppure”;
c) al comma 5 dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono aggiunte le seguenti: “o di presentazione della SCIA”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;
b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
“1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorsi centoventi giorni, il titolo abilitativo decade.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Subingresso dei titoli abilitativi.”;
b) alla lettera b) del comma 3, le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;
c) al comma 5 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
Art. 6. Norma di prima applicazione.
1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla
Art. 7. Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.